Quali tutele per i ciclo fattorini?
di Alberto Piccinini
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.
In quest’anno si sono susseguiti, in punto tutela dei ciclo fattorini (veri e propri nuovi elementi dello spazio urbano), alcuni interventi significativi.
Ha cominciato la Corte d’Appello di Torino che, con sentenza 4 febbraio 2019, ha ritenuto applicabile ai ciclo-fattorini di Foodora, l’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La precisazione finale ha destato qualche dubbio interpretativo, come se si potesse immaginare una (improbabile) ipotesi in cui il committente organizza, ma non con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (caso in cui non si estenderebbero le tutele del lavoro subordinato e non sarebbe applicabile il processo del lavoro, limitato all’ipotesi dei collaboratori coordinati e continuativi quando «nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa»).
Poi, per cercare di mettere un po’ di ordine nel campo, con particolare riguardo ai lavoratori delle piattaforme, è intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101 (da convertire in legge entro il 2 novembre 2019) stabilendo espressamente che il citato articolo 2 decreto legislativo n. 81/2015 si applica «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Il decreto legge ha altresì regolamentato il compenso di questi lavoratori, stabilendo una forma di “cottimo calmierato”: «il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente» e aggiungendo che «i contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi».