Proroga del blocco dei licenziamenti nel decreto legge “agosto”: grande è la confusione sotto il cielo
di Alberto Piccinini e Stefania Mangione
Articolo pubblicato in contemporanea con "Il Fatto Quotidiano"
La non chiara formulazione dell’art. 14 del d.l. 104/2020 (c.d. decreto agosto) nel definire i confini della proroga del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo ha già dato spazio a interpretazioni finalizzate a limitarne la portata e/o attenuarne le conseguenze.
Abbiamo assistito a delle prime interpretazioni, prevalentemente pubblicate sul quotidiano Sole 24 ore e già in parte autorevolmente contestate (Scarpelli), secondo le quali:
a) il divieto di licenziamento non opererebbe qualora l’azienda non possa o non voglia ricorrere alla sospensione dei lavoratori o alla riduzione del loro orario, ove decida di modificare in modo strutturale l’organizzazione dell’impresa - e quindi per eventi non riconducibili all’emergenza Covid-19 - chiudendo, ad esempio, un ufficio o un reparto al quale sono addetti meno di 5 dipendenti (Maresca, Tucci, Zambelli, Verzaro);
b) la revoca di cui al quarto comma dell’art. 14, possibile per tutti i licenziamenti intimati nell’anno 2020 (e quindi anche per quelli effettuati tra l’1 e il 23 febbraio 2020 sino al 31 dicembre 2020), potrebbe essere effettuata anche nel corso di una causa fino a poco prima del provvedimento del giudice, senza oneri o sanzioni (Maresca, Verzaro);