Obiettivi

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CHI HA PAURA DEL CONTRASTO ALLA PRECARIETÀ?

Testo approvato dal Direttivo di Comma2

Firmato da oltre cento giuslavoristi e altri operatori del settore.

La durezza dell’attacco subìto dal “Decreto Dignità” sin dalla comparsa della sua bozza, con prospettati disastri per investimenti ed economia, ci induce ad intervenire, nella nostra veste di avvocati giuslavoristi quotidianamente impegnati nella difesa dei diritti dei lavoratori, per portare la nostra esperienza  - prima ancora che il nostro punto di vista - attraverso una serena riflessione sulla reale portata dei provvedimenti messi in cantiere dal Consiglio dei Ministri.

Partendo da un indubbio riconoscimento: essi hanno spostato il “baricentro” dall’interesse esclusivo per la flessibilità del lavoro (mainstream che ha caratterizzato tutta la legislazione del lavoro degli ultimi 15-20 anni) all’interesse -  anche -  per la dignità di chi lavora, dando finalmente credito a quanti provavano a mettere in dubbio che le leggi del mercato potessero e dovessero essere le sole a dettare le regole, e conseguentemente determinare le condizioni di vita delle persone.

L’agnello sacrificale di tale dogma sono stati i diritti sociali e del lavoro, “rei” di aver  goduto un immeritato benessere nella seconda metà del secolo scorso e quindi obbligatoriamente destinati a seguire un percorso di progressivo ridimensionamento per non danneggiare la competitività nel mercato globale, sul presupposto che tale competitività, garantendo inestimabili ricchezze a pochi, automaticamente ne farebbe ricadere centellinati benefici ai tanti.

I provvedimenti governativi, nel momento in cui si propongono di arginare la precarietà, si pongono, quindi, in timida controtendenza (che ci si augura non venga contraddetta o posta nel nulla con la reintroduzione dei voucher già espunti dall'ordinamento quale massima fonte ed emblema del precariato), rispetto al pensiero unico. Solo alla luce di queste considerazioni può comprendersi lo stato di allarme che essi hanno provocato.

Ciò premesso, non possiamo che constatare come le modifiche agli istituti della disciplina del licenziamento e del contratto a termine sono limitate, parziali e, in talune ipotesi, inidonee a conseguire il risultato ufficialmente auspicato: non viene intaccato, se non in misura irrilevante, il contratto a tutele crescenti, e la “rivoluzione” del contratto a termine che ha destato tanto sconcerto nel mondo imprenditoriale, sostanzialmente ripristina la situazione cristallizzata dalla Legge Fornero del 2012, integrata da riferimenti coerenti con la “temporaneità” che deve caratterizzare l’istituto.

In particolare quanto alla disciplina del licenziamento, viene lasciato inalterato l’impianto del D. Lgs. 23/15, che regola le risoluzioni dei contratti degli assunti dopo il 7 marzo 2015, confermando la assoluta residualità del ripristino del rapporto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo (la famosa reintegrazione) e limitandosi a modeste correzioni solo sull’ammontare dell’indennizzo (nei minimi e nei massimi) in caso di accertata illegittimità del licenziamento. Va ricordato che si tratta di un indennizzo “automatico” di due mensilità per ogni anno di servizio (peraltro dimezzato se il datore di lavoro fa un’offerta di conciliazione nel termine di 60 giorni dall’impugnazione).

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I limiti del diritto di satira secondo la Cassazione: commento alla sentenza sul licenziamento degli operai di Pomigliano

Stefania Mangione e Alberto Piccinini

La sentenza 6 giugno 2018 n. 14527 con la quale la Corte di Cassazione ha riformato la decisione della Corte d’Appello di Napoli del 27 settembre 2016, considerando legittimi i licenziamenti dei dipendenti che avevano inscenato una rappresentazione di finto suicidio di un pupazzo che rappresentava l’amministratore delegato di FCA/FIAT ripropone il tema dei confini del diritto di critica, più volte affrontato dalla stessa Corte in termini non univoci.

Quel giorno si era uccisa un’operaia e l’anno prima si era impiccato un altro lavoratore: i dipendenti che hanno messo in atto la rappresentazione, lo avevano fatto attribuendo alla società la responsabilità di quei gesti, con espressioni "satiriche", certamente pesanti, ma tuttavia strettamente riferite al comportamento imprenditoriale che si voleva criticare : la responsabilità del datore in merito alle condizioni di disperazione indotte nei lavoratori in ragione delle scelte imprenditoriali adottate.  Tale convinzione era stata giuridicamente definita dalla Corte d’Appello di Napoli “verità putativa”, ossia “ritenuta soggettivamente come corrispondente al vero”.

Prima di entrare nel merito delle valutazioni della Corte, preme osservare come in un caso, molto simile - perché riguardava i tre dipendenti Fiat di Melfi licenziati per motivi asseritamente disciplinari - la Corte ritenne inammissibili gran parte dei motivi di ricorso per cassazione, riguardando essi “l’accertamento dei fatti, ma con riferimento alla valutazione degli stessi, che attiene al merito della causa e non può essere riformulata in sede di legittimità” (Cass. sent. 31 luglio 2013 n. 18368). Al contrario nel caso in commento la Corte di cassazione ci sembra riformuli considerazioni di merito, peraltro diametralmente opposte a quella dei giudici di secondo grado.

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LAVORO E DIGNITA': UNA PRIMA INVERSIONE DI TENDENZA?

 

Silvana Lamacchia
Enzo Martino

Le norme in materia di lavoro contenute nel decreto legge cosiddetto “Dignità”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio, costituiscono un primo, timido passo diretto a contrastare la precarietà nonché a rafforzare le tutele in materia di licenziamenti illegittimi.

Iniziamo dalle misure introdotte in materia di contratti a tempo determinato.
Com'è noto, con il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 , convertito in legge 16 maggio 2014 n. 78 (il famigerato “decreto Poletti” dal nome dell'allora Ministro del lavoro), il governo Renzi aveva del tutto abolito le “causali” previste per giustificare l'apposizione del termine al contratto di lavoro. A presidio della natura temporanea, che dovrebbe ontologicamente connotare il contratto di lavoro a temine, rimanevano solo due limiti: - quello massimo di durata, fissato in 36 mesi e peraltro allungabile dalla contrattazione collettiva; - quello numerico del 20% rispetto agli assunti a tempo indeterminato, anch'esso ricco di possibili numerose deroghe.

Il decreto Poletti fu presentato come un intervento temporaneo, destinato ad essere rivisto con l'introduzione del cosiddetto contratto “a tutele crescenti”, ma non andò così perché, nonostante l'approvazione del “Jobs Act”, la liberalizzazione dei contratti a tempo determinato rimase nel nostro ordinamento ed anzi la relativa disciplina fu addirittura ulteriormente peggiorata con il decreto legislativo n. 81/2015, il quale stabilì tra l'altro che la violazione del tetto numerico non comportava la conversione del contratto a tempo indeterminato.
Il risultato inevitabile è stato che, esauritosi l'effetto “dopante” degli incentivi previsti nella finanziaria 2014 per i contratti a tempo indeterminato, le assunzioni a termine sono progressivamente aumentate, sino a raggiungere una percentuale superiore al 90% di quelle totali: una esplosione clamorosa, dunque, del lavoro precario, che il Governo Renzi, almeno a parole, si era impegnato a contrastare.

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La Corte costituzionale ed il regime delle spese di giudizio nel processo del lavoro

 

di Rita Sanlorenzo
sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione 

Con la sentenza n. 77/2018, provocata da due ordinanze, una del Tribunale di Torino e una del Tribunale di Reggio Emilia, entrambi in funzione di giudice del lavoro, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» oltre a quelle indicate nella disposizione della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti...


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Autoritarismo e dispotismo: la minaccia del licenziamento

Nun c’è soverchiaria, nun c’è ripicco,
che nun passi coll’arma der zecchino.
Viva la faccia de quann’uno è ricco!

Giuseppe Gioacchino Belli
 

di Gianni Giovannelli

In memoria di Maria Baratto, operaia della Fiat.

Il contenzioso giudiziario è per sua natura spesso imprevedibile e comunque assai contraddittorio, tanto che è celebre, fin dall’antichità, un motto latino, habent sua sidera lites. Ma tutto ciò non impedisce di cogliere il mutare dell’orientamento nelle decisioni dei giudicanti, non solo in materia penale o amministrativa, ma anche in quella giuslavoristica. Non pesano soltanto le modifiche intervenute nella legislazione ad iniziativa dei governi delle larghe intese, modifiche peraltro tutte rivolte a scoraggiare il contenzioso, a sostenere le imprese del capitalismo finanziarizzato, a rimuovere i diritti dei lavoratori (subordinati o non subordinati), a generalizzare la condizione precaria, per imporre con la forza e con la violenza delle norme un generale processo di sussunzione, mettendo a valore l’intera singola giornata dell’esistenza. Nella società della comunicazione e dello spettacolo il potere utilizza, per ottenere la collaborazione della magistratura, anche l’intimidazione indubbia che accompagna la rappresentazione della notizia; chi giudicando si pone in contrasto con i progetti dell’apparato governativo ha piena consapevolezza di provocare una reazione e di esporsi alle conseguenze connesse alla ribellione. Non rileva l’autonomia del potere giudiziario; quello che conta è il controllo autoritario sulla società complessiva, perché il controllo è necessario per chi voglia impadronirsi del frutto della cooperazione sociale.

Il messaggio del potere, in tema di licenziamento, è maledettamente chiaro: il dissenso ha sempre un carattere antisociale, qualche volta sanzionato in sede penale (la criminalizzazione della protesta che va accompagnando gli scioperi della logistica), comunque almeno qualificato come illecito civile.

La rappresentazione scenica del licenziamento viene costruita dalle strutture di comando avvalendosi di professionisti prezzolati della comunicazione; sono loro a scegliere i casi che ritengono più idonei a conseguire il loro scopo. Naturalmente, e fortunatamente, esistono eccezioni capaci di travalicare il muro della censura di stato; ma questo nulla toglie alla sostanza del problema. La diffusione mediatica serve a scoraggiare comportamenti ribelli fra i sudditi-lavoratori; al tempo stesso è un avviso rivolto ai magistrati che saranno chiamati a valutare la legittimità dei licenziamenti simbolici, un invito espresso a collaborare nella repressione del dissenso, per il bene del paese. Sono avvisi che sarebbe incauto ritenere senza effetto e senza conseguenze concrete; e ne abbiamo conferma constatando il silenzio intimidito delle principali associazioni dei magistrati di fronte a queste offensive che si collocano a mezza via fra il giornalismo di regime e il regime di polizia.

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COMMA2 ALLA CORTE COSTITUZIONALE

ccIl 7 marzo 2018 è stata discussa, alla Corte Costituzionale, la questione di costituzionalità dell'art. 92 c.p.c. che,  nella sua attuale ultima formulazione, impedisce al magistrato di compensare le spese legali tra le parti tenendo conto, ad esempio  delle  condizioni soggettive di una delle parti (e quindi che nel processo del lavoro c'è una parte più debole e meno abbiente, paradossalmente trattata in modo più svantaggioso dell'altra)  o anche solo richiamando ipotesi di  soccombenza incolpevole. 
Che a discuterla fossero due dei tre soci fondatori di Comma2 (Enzo Martino e Alberto Piccinini) e un altro attivo socio dell'Associazione (Amos Andreoni) non è un caso, perché siamo riusciti ad arrivare alla Consulta grazie  al lavoro collettivo di tanti avvocati attuali componenti di Comma2 che, dopo aver elaborato i punti  sui quali eccepire le questioni di costituzionalità, li hanno esposti nei loro ricorsi, ottenendo da due Tribunali (Torino e Reggio Emilia) ordinanze di  rimessione alla Corte. 
A prescindere, quindi, dall'esito di questo giudizio, la funzione che possiamo continuare a svolgere, tutti insieme, è essenziale, non solo su questo tema: pensiamo, ad esempio, all'utilità di coordinarci per  sottoporre, in ogni causa di licenziamento post Jobs Act, analoghe questioni di legittimità costituzionale del Dlgs. 23/2015, già accolte dall'ordinanza del Tribunale di Roma e a supporto della stessa.

 ●  Link al sito della Corte Costituzionale:  <<Filmato registrazione udienza>>

  

La migrazione del lavoro

 

di Silvia Balestro

All’inizio era Soumayla Sacko. La sua storia ha destato il nostro interesse. Molti di noi hanno visto quegli stessi occhi in studio ed hanno ascoltato parole che raccontavano di un lavoro in nero, dell’amico o del cugino che provvede ad una assunzione “di fortuna” per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno
Ovviamente per i più fortunati. Perché altri finiscono in balia di datori di lavoro che il permesso di soggiorno lo trattengono e lo restituiscono solo se lo straniero “si comporta bene”.
Senza permesso di soggiorno non solo non si ha diritto al lavoro, ma neppure alla casa e ad un nome. E infatti molti si fanno chiamare “Gianni” o “Lori” perché così è più facile farsi riconoscere e nello stesso tempo nascondersi.
E poi c’è il tentativo di rendere collettivi i bisogni, di svolgere magari attività sindacale, di andare dal “padrone” per rivendicare un orario più umano, la regolarizzazione del rapporto, il pagamento dello straordinario.
E poi succede che una sera incroci sulla strada quello stesso padrone italiano che ti spara addosso perché stai cercando del materiale di recupero per tentare di trasformare il luogo in cui dormi in una specie di casa, magari anche solo per provare ad avere un tetto.
All’inizio era stato così. Poi c’è stata la nave e un ministro che chiude tutti i porti e lascia più di seicento persone in mezzo al mare, perché i pomodori, in Italia, vogliono raccoglierli gli italiani.
Come donne, come uomini rimaniamo sconvolti da tutto questo.
Come avvocati ci interroghiamo sui rapporti tra le vite di questi migranti e la materia di cui ci occupiamo.
Le loro migrazioni “economiche” ci costringono ad interrogarci sugli strumenti a nostra disposizione per contrastare nuove forme di sfruttamento.
La nozione di discriminazione, l’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori, gli art. 43 e 44 del Testo Unico Immigrazione ci basteranno per tutelare queste vite?
La nuova legge per il contrasto al fenomeno del caporalato, la 199/2016, che ha riformulato il relativo reato potrà esserci utile?
Sarà sicuramente utile cercare di diffondere anche attraverso il nostro lavoro una cultura di accoglienza che ci faccia rimanere umani e chiamare i vari “Gianni” Mohamed e Abdul.
Perché dignità significa anche dare a ciascuno il proprio nome.

SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
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