CHI HA PAURA DEL CONTRASTO ALLA PRECARIETÀ?
▌Testo approvato dal Direttivo di Comma2
Firmato da oltre cento giuslavoristi e altri operatori del settore.
La durezza dell’attacco subìto dal “Decreto Dignità” sin dalla comparsa della sua bozza, con prospettati disastri per investimenti ed economia, ci induce ad intervenire, nella nostra veste di avvocati giuslavoristi quotidianamente impegnati nella difesa dei diritti dei lavoratori, per portare la nostra esperienza - prima ancora che il nostro punto di vista - attraverso una serena riflessione sulla reale portata dei provvedimenti messi in cantiere dal Consiglio dei Ministri.
Partendo da un indubbio riconoscimento: essi hanno spostato il “baricentro” dall’interesse esclusivo per la flessibilità del lavoro (mainstream che ha caratterizzato tutta la legislazione del lavoro degli ultimi 15-20 anni) all’interesse - anche - per la dignità di chi lavora, dando finalmente credito a quanti provavano a mettere in dubbio che le leggi del mercato potessero e dovessero essere le sole a dettare le regole, e conseguentemente determinare le condizioni di vita delle persone.
L’agnello sacrificale di tale dogma sono stati i diritti sociali e del lavoro, “rei” di aver goduto un immeritato benessere nella seconda metà del secolo scorso e quindi obbligatoriamente destinati a seguire un percorso di progressivo ridimensionamento per non danneggiare la competitività nel mercato globale, sul presupposto che tale competitività, garantendo inestimabili ricchezze a pochi, automaticamente ne farebbe ricadere centellinati benefici ai tanti.
I provvedimenti governativi, nel momento in cui si propongono di arginare la precarietà, si pongono, quindi, in timida controtendenza (che ci si augura non venga contraddetta o posta nel nulla con la reintroduzione dei voucher già espunti dall'ordinamento quale massima fonte ed emblema del precariato), rispetto al pensiero unico. Solo alla luce di queste considerazioni può comprendersi lo stato di allarme che essi hanno provocato.
Ciò premesso, non possiamo che constatare come le modifiche agli istituti della disciplina del licenziamento e del contratto a termine sono limitate, parziali e, in talune ipotesi, inidonee a conseguire il risultato ufficialmente auspicato: non viene intaccato, se non in misura irrilevante, il contratto a tutele crescenti, e la “rivoluzione” del contratto a termine che ha destato tanto sconcerto nel mondo imprenditoriale, sostanzialmente ripristina la situazione cristallizzata dalla Legge Fornero del 2012, integrata da riferimenti coerenti con la “temporaneità” che deve caratterizzare l’istituto.
In particolare quanto alla disciplina del licenziamento, viene lasciato inalterato l’impianto del D. Lgs. 23/15, che regola le risoluzioni dei contratti degli assunti dopo il 7 marzo 2015, confermando la assoluta residualità del ripristino del rapporto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo (la famosa reintegrazione) e limitandosi a modeste correzioni solo sull’ammontare dell’indennizzo (nei minimi e nei massimi) in caso di accertata illegittimità del licenziamento. Va ricordato che si tratta di un indennizzo “automatico” di due mensilità per ogni anno di servizio (peraltro dimezzato se il datore di lavoro fa un’offerta di conciliazione nel termine di 60 giorni dall’impugnazione).