É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

Venerdì 6 dicembre 2024

Un lutto per Comma 2

Comma 2 - Lavoro è dignità  piange la scomparsa di Mario Fezzi, socio fondatore dell’associazione, straordinario giuslavorista dalla parte dei lavoratori, carissimo amico.


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CONVERTITO IN LEGGE IL “DECRETO DIGNITÀ”: AL VIA IL DIBATTITO SUI PROBLEMI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI

di FRANCO SCARPELLI
giustiziacivile.com - n. 9/2018 - 
Editoriale del 03 settembre 2018 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto è stata pubblicata la legge diconversione del decreto legge n. 87/2018 entrata in vigore il giornosuccessivo, 12 agosto. Il decreto legge convertito è dunque rimasto invigore poco meno di un mese, dal 14 luglio all'11 agosto 2018: come vedremo sono date rilevanti per i problemi di diritto transitorio.

SOMMARIO: 1. La “dignità” è una cosa seria. - 2. Finalità, contraddizioni e rischi deldecreto dignità. - 3. Contratti a termine: causali e sanzioni. - 4. Il regime transitorio per icontratti a termine. - 5. Le causali per la somministrazione. - 6.  Altre modifiche alla somministrazione: il nuovo tetto “cumulativo” per termine e somministrazione. - 7. Cenni su licenziamenti e prestazioni occasionali.



Il documento integrale è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>


 

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Agli imprenditori non interessa la dignità del contratto a termine

Articolo pubblicato sul Manifesto in data 24 agosto 2018

Decreto dignità. Ferme restando le doverose critiche alle non condivisibili politiche governative, un giuslavorista non può astenersi da una valutazione di merito di importanti innovazioni introdotte nel campo del diritto del lavoro

di 

Le prese di posizione da parte di autorevoli giuristi “di sinistra” (quali Alleva, Mariucci, Martino) sulla legge 96 del 2018 di conversione del cd. decreto dignità, contenenti – anche – apprezzamenti, hanno suscitato accuse di “collaborazionismo” verso un governo che in altri settori (immigrazione, razzismo, famiglia, ordine pubblico, sanità, per non parlare dell’affidabilità finanziaria) appare impresentabile.

Personalmente ritengo che, ferme restando le doverose critiche alle non condivisibili politiche governative, un giuslavorista non possa astenersi da una valutazione di merito di importanti innovazioni introdotte nel campo del diritto del lavoro.

Una premessa si rende necessaria: non faccio parte di coloro che acclamano acriticamente la legge, non tanto e non solo per il fatto che ha esteso l’applicazione dell’istituto del lavoro occasionale (voucher, per intendersi), emblema del lavoro precario, quanto per aver lasciato intatto l’impianto del Jobs Act in materia di licenziamenti.
Invece il tentativo della legge di voler contenere l’abuso dei contratti a termine, proliferati nella vigenza della precedente normativa, è apprezzabile, e si spera non si verifichi quell’eterogenesi dei fini (di contrasto al precariato) forse auspicata da chi critica la legge. In buona sostanza ci si preoccupa del fatto che, dovendo il datore di lavoro per legge provare l’effettiva sussistenza di una ragione oggettiva e temporanea che giustifichi un contratto a termine, si esporrebbe al rischio di dichiarare una cosa falsa e di pagarne le conseguenze.

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Il caporalato ieri e oggi

di Luigi Mariucci

Dopo la morte di 16 lavoratori africani nelle campagne pugliesi, finiti schiacciati come topi in miserabili furgoncini, mi è tornato in mente il mio primo lavoro di ricerca sul tema del collocamento agricolo. Si trattava di svolgere una ricerca sul campo, nel Salento, a cui collegare poi una analisi tecnico-giuridica della legge n.83 del 1970 emanata, assieme agli artt.33-34 dello Statuto dei lavoratori, a seguito della uccisione di due braccianti ad Avola in occasione di una manifestazione di protesta appunto contro il capolarato.  La ricerca era collegata all’Istituto di diritto del lavoro della Università di Bari diretto da Gino Giugni. Cominciai recandomi tra le 8 e le 9 del mattino negli uffici di collocamento, allora diramazioni periferiche del Ministero del lavoro, per un colloquio coi funzionari. Ottenevo informazioni scarse e inadeguate, e presto mi resi conto che per capire qualcosa di più di come funzionava davvero il collocamento agricolo  dovevo andare non negli uffici di collocamento ma tra le 4 e le 5 di mattina nelle piazze dei paesi.

Lì si svolgeva il collocamento reale: i braccianti stavano ammassati ai lati delle piazze, venivano reclutati a gruppi dai “caporali”, caricati su camioncini e portati a lavorare. E’ la stessa scena che si svolge oggi. Con una variante: in quelle piazze non ci sono quasi più italiani, ma persone di colore, per lo più africani. Sembra che gli italiani, in molti luoghi, si facciano accreditare finte giornate di lavoro per usufruire della indennità di disoccupazione, ma che i braccianti veri siano invece lavoratori extra-comunitari. Con qualche eccezione, come accadde  anni fa con quella lavoratrice morta sui campi per l’eccessiva fatica. Si chiamava Paola Clemente: aveva 49 anni e sembra che percepisse 30 euro per 12 ore di lavoro. La vicenda fece molto scalpore, proprio perché si trattava di una lavoratrice italiana. Da lì venne la spinta ad approvare una ennesima legge contro il caporalato, la l. n. 199 del 2016.

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Luci e ombre del decreto-dignità

di Luigi Mariucci

Intanto è bene dire che “decreto-dignità” è un bel nome. Di certo migliore dell’americaneggiante “JobsAct” i cui esiti sono stati nefasti. Infatti la scelta cruciale sottesa a quell’intervento di legge, vale a dire la liberalizzazione dei licenziamenti, ha rotto consapevolmente e si direbbe persino dolosamente le ultime radici con ciò che restava, sul piano politico, della sinistra “sociale”. Questo ha significato infatti l’assunzione della posizione classica della destra liberista secondo la quale più sono facili i licenziamenti più cresce l’occupazione. I risultati catastrofici di quella scelta sono sotto gli occhi di tutti: siamo nelle mani di un governo giallo-verde sospeso tra vincoli ex contractu e derive destrorse.

“Decreto dignità” è perciò un bel titolo: alludere alla connessione tra lavoro e dignità ha infatti un indubbio carattere progressista. Poi naturalmente si tratta di valutare la coerenza tra parole e fatti. Osservando il testo da una posizione classica, appunto, di “sinistra” ci si poteva aspettare qualcosa di più e di meglio. Ad esempio l’introduzione di una disciplina decente dei licenziamenti illegittimi, di stampo europeo, in abrogazione della misera  monetizzazione del licenziamento illegittimo introdotto dal JobsAct, una regolamentazione compiuta del lavoro temporaneo, una razionalizzazione della pletora dei contratti precari.
Si è invece proposto qualcosa di molto più modesto: la riduzione da 36 a 24 mesi del limite di assunzione con contratti a tempo determinato, la reintroduzione dalla causale per il contratto a termine solo dopo 12 mesi dalla prima assunzione, la riduzione da 5 a 4 delle proroghe dei contratti a termine, un incremento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo e persino un criticabile, per quanto limitato, ripristino dei buoni lavoro (cosiddetti voucher).

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Il decreto Di Maio tra contratti a termine e voucher

Articolo pubblicato sulla homepage del sito Volerelaluna.it in data 06 agosto 2018

di Enzo Martino 

Il decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, ha passato il vaglio della Camera dei deputati che, nella seduta del 2 agosto, ne ha approvato la legge di conversione senza che sia stato necessario il ricorso al voto di fiducia.
Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato per il varo definitivo atteso entro Ferragosto, contiene alcune modifiche rispetto a quello pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Poiché quel testo era già stato oggetto di un breve commento su questo sito lo scorso 4 luglio, sarà sufficiente esaminare le novità introdotte nel corso dei lavori parlamentari, limitando il discorso, anche questa volta, alle sole norme in materia di lavoro.

La più rilevante novità è certamente la “reintroduzione dei voucher”, così come è stata impropriamente definita nella polemica politica di questi giorni e riportata dalla stampa non specializzata.
I buoni lavoro, che costituivano la forma di pagamento del cosiddetto “lavoro accessorio”, sono infatti l'emblema stesso della precarietà ed è paradossale vederli risorgere proprio in un provvedimento che si propone di contrastarla.
Si tratta certamente di un “pegno politico” che Di Maio ha dovuto pagare all'alleato Salvini per poter mantenere le misure di contrasto ai contratti a termine, le quali invece sono rimaste sostanzialmente inalterate nonostante le forti reazioni di tutte le opposizioni parlamentari e del mondo imprenditoriale. Ma quali sono le caratteristiche tecniche dell'intervento sui voucher e quale potrà essere la sua reale portata sul mercato del lavoro?

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Precari, cosa cambia con il Decreto dignità

Articolo pubblicato sul Manifesto in data 31 luglio 2018

di Piergiovanni Alleva

Le roventi polemiche  che accompagnano l’iter di approvazione del cosiddetto Decreto Dignità, in particolare nella sua parte dedicata al contrasto al precariato ossia alla limitazione dell utilizzo dei contratti di lavoro a termine, consigliano di offrire al lettore un qualche orientamento di carattere anzitutto metodologico per poter valutare la rilevanza delle novità e, per altro verso, le ragioni della rabbiosa reazione datoriale.

Possiamo dire, in linea generale, che il lavoratore precario può sperare su una triplice tipologia di limiti e condizioni di utilizzo del contratto a termine che vogliamo subito enunciare. A: la necessaria ricorrenza di causali, ossia di ragioni per le quali un contratto a termine può essere stipulato in quanto è obiettivamente a termine l’esigenza lavorativa cui esso fa fronte; b la durata complessiva del lavoro a termine, nel senso che, anche quando  dei singoli contratti sono giustificati dalla loro causale e sono pertanto leciti, occorre mettere un limite al tempo complessivo per il quale ci può essere un dipendente  a termine nella stessa azienda; C: la percentuale complessiva dei contratti a termine esistenti in una stessa azienda, nel senso che i rapporti a termine, anche se legittimi, non possono riguardare la maggioranza dell occupazione in un’azienda ma solo una percentuale del 10 – 30 %

Queste tre direttrici vanno esaminate separatamente per evitare confusione. Non v’è dubbio che il primo limite, quello della causale, sia il più importante ed anche il più razionale perché è assolutamente logico che un contratto a termine si possa e si debba fare per una esigenza lavorativa solo temporanea,  se l’esigenza è invece continuativa è evidente ed innegabile che il contratto a termine serve solo a tenere il lavoratore sotto ricatto. Oppure, a tutto concedere, che nel caso di un primo rapporto possa servire a valutare il reciproco gradimento tra datore di lavoro e lavoratore imitando in sostanza la funzione del patto di prova. Il Decreto Dignità, nella sua prima versione, prevedeva che la causale fosse sempre necessaria fin dal primo contratto a termine, ma poi, per una necessità  di mediazione politica, si è previsto che il primo contratto, al quale soltanto può essere riconosciuta una funzione di prova, possa essere senza causale.

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Il decreto Dignità meglio del Jobs Act, ma va migliorato. Ecco come

Articolo pubblicato sulla rivista MicroMega in data 20 luglio 2018

Pubblichiamo l'intervento della giuslavorista Giuliana Quattromini enunciato presso la Commissione Lavoro della Camera lo scorso 14 luglio: “Negli ultimi anni la flessibilità è stata utilizzata come termine mite e rassicurante in luogo di quello allarmante angoscioso di precarietà. Da che cosa si sentono minacciate le grandi e piccole imprese per preconizzare che con questo decreto ci sarà una sciagura economica con un taglio di 8000 posti di lavoro?”. Intanto spera che il testo migliori in Parlamento: “Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato deve essere abrogato e bisogna intervenire per impedire che i datori di lavoro ogni 12 mesi provvedano ad una semplice sostituzione di un lavoratore con un altro”.

di Giuliana Quattromini

Innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente e la Commissione lavoro per la opportunità che ci hanno dato - in qualità di avvocati giuslavoristi che quotidianamente difendono i lavoratori - di dar voce alla parte debole del contratto sinallagmatico. E nel fare questo non si può prescindere dalla considerazione secondo cui negli ultimi 25 anni, una politica non proprio “illuminata” ha legiferato cavalcando una vera e propria insofferenza dei datori di lavoro alle norme a tutela di chi lavora.
 

E così, passando attraverso leggi che hanno legalizzato il lavoro sommerso ridefinendolo “flessibile” sono nati il contratto di collaborazione a progetto, il lavoro occasionale, il job on call, il lavoro ripartito o job sharing e così via, con un vero e proprio ritorno al passato. A questa deriva ha fatto seguito una controriforma contrabbandata per modernizzazione che tra decreti e circolari ha tolto sempre più garanzie e i contratti di lavoro, sino ad oggi, hanno istituzionalizzato la “precarietà” indebolendo il sistema di tutele. 

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Restituire Diritti e Dignità ai Lavoratori - Proposta di Legge

Una proposta di Legge del Prof. Piergiovanni Alleva, Professore ordinario di Diritto del lavoro e avvocato giuslavorista, volta a restituire ai lavoratori quella dignità e quelle garanzie che sono state loro tolte dalla legislazione degli ultimi anni, nonché a completarle ed adeguarle ai tempi.

 

Alleva

Presentazione

L’Italia, recita la nostra Costituzione all’art. 1, è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. Con questa scelta i Costituenti scelsero di superare la tradizione liberale ottocentesca, che individuava nella proprietà l’architrave costituzionale, per collocare al centro del grande progetto di cambiamento il lavoro e i lavoratori. Eravamo di fronte ad un evento storico. Il lavoro quale strumento di libertà dell’individuo e veicolo di inclusione sociale. Un valore da tutelare in sé, senza alcuna distinzione, attraverso una retribuzione proporzionata e adeguata, sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.
Le connessioni tra la disciplina del mercato del lavoro e la recessione economica sono certamente molteplici. Eppure se guardiamo attentamente agli interventi “strutturali” in materia di lavoro, possiamo retrodatarne l’origine ad anni lontani dall’inizio della crisi. L’esigenza, da più parti rappresentata in questi anni, di adeguare il mercato del lavoro ad una realtà socio-economica modificatasi, si è però tradotta in un peggioramento delle condizioni del mondo del lavoro. La crisi economica è divenuta quindi, non solo strumento di un epocale indebolimento dei diritti sul luogo di lavoro e del complesso sistema a loro protezione, ma ha pienamente investito l’intero sistema democratico del Paese. Svalutando il lavoro, nella precarietà dei contratti, nell’inadeguatezza delle retribuzioni (in contrasto con l’art. 36 della Costituzione), nella compressione dei diritti sociali, è stata svalutata quella che è la più grande ricchezza di una nazione.
Ragionare oggi delle forme giuridiche attraverso cui tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori significa restituire linfa vitale al dettato costituzionale. Il prezioso lavoro del prof. Alleva non si rivolge dunque ad una parte della società ma a tutta la società. Riaffermando il nesso tra democrazia nei luoghi di lavoro e democrazia nell’intera società, si offre un contributo significativo al rilancio di una prospettiva di emancipazione per le giovani generazioni. Il lavoro è libertà, dignità e futuro.


sen. Pietro Grasso

L'intera pubblicazione è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>


 

CONVEGNO - VENERDI' 23 FEBBRAIO 2018

Convegno 230218

Milano  PALAZZO REALE
Sala delle Conferenze - Piazza Duomo, 14

Art. 18, EFFETTIVITA' DEI DIRITTI, ECONOMIA:
RICOSTRUIRE DOPO IL JOBS ACT
Durante il convegno organizzato dall'Associazione Comma2 - Lavoro è Dignità è stata effettuata la videoregistrazione di tutti gli interventi.

INTERVENTI

VIDEO RIPRESE

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SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
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