2003 – 2023 venti anni dalla legge Biagi
di Pier Luigi Panici
Appalti, esternalizzazioni e cooperative spurie:
occasioni inevitabili di sfruttamento dei lavoratori?
Relazione
Appalti illeciti e interposizione parassitaria nelle prestazioni di lavoro:
la tutela giudiziaria.
Anticipo subito che la risposta al quesito del convegno è positiva: la normativa del D.Lgs 276/2003 sugli appalti con la contestuale – ma necessaria – abrogazione della legge 1369/60 è stata predisposta proprio per agevolare lo sfruttamento dei lavoratori.
Con il D.Lgs 276/2003 (cd. Legge Biagi) viene abrogato il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro della l.1369/60 esattamente con il fine
di reintrodurre nell’appalto regolato dall’art. 29 anche la mera fornitura di manodopera
- essendo per questo sufficiente l’esercizio del potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore – che, come si vedrà si rinviene assai di rado negli appalti endoaziendali e nelle attività strettamente connesse con il ciclo produttivo dell’appaltante: la esperienza ci dice che nessun imprenditore tollera che ci sia un altro a comandare nella sua azienda
- l’assunzione del «rischio d’impresa»: sostanzialmente inesistente in quanto il costo dei servizi appaltati riguarda essenzialmente la remunerazione della manodopera.
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Esula dalla presente trattazione la somministrazione di manodopera, ovvero l’utilizzo da parte di imprenditori e «sotto la loro direzione e controllo» di dipendenti di altri (artt. da 20 a 28).
Per due motivi: