É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
La situazione nell'ultimo anno non è precipitata soltanto grazie ad alcune coraggiose misure adottate dal Governo, quali la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, ma ciò non ha potuto impedire che, come sempre, i primi a pagare siano stati i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

BACHECA


AUDIZIONE SENATO

Mercoledì 27 marzo 2024

Commissione Sanità e lavoro - Ufficio di Presidenza
Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni sul ddl 672 (Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale)

Audizione Avv. Carlo Guglielmi
LINK VIDEO (webtv.senato.it) 


Allegati (file .pdf) 
Carlo Guglielmi: Memoria
Francesco Andretta: Annotazioni al disegno di legge 

AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752​, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Camera dei deputati - Registrazione video.

In rappresentanza dell'Associazione Comma2:
Avv. Carlo Guglielmi.

RELAZIONE AUDIZIONE
Autore:  avv. Carlo Guglielmi.
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Emergenza COVID e obblighi di protezione, controlli e gestione della privacy

 A cura di Elena Poli, Stefania Mangione e Alberto Piccinini
Articolo di prossima pubblicazione in Wikilabour.

Il diffondersi del contagio da “Coronavirus COVID-19” ed il susseguirsi dei provvedimenti adottati dal Governo al fine di limitarne l'estensione, rendono necessarie alcune riflessioni e puntualizzazioni sui riflessi in materia di rapporto di lavoro sia delle misure adottate dal Governo - da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - , che dei comportamenti posti in atto dalle aziende. La materia è divenuta oggetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020, dopo le sollecitazioni dei sindacati confederali e la proclamazione dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici.

In particolare, con riguardo agli obblighi di protezione in capo al datore di lavoro ed al dovere di collaborazione del dipendente non si può dimenticare che il testo unico in materia di salute e sicurezza (D.lgs. n 81/2008) dedica il Titolo X proprio al rischio da esposizione ad agenti biologici, nella definizione dei quali rientra certamente il “COVID-19”, dettando misure specifiche da adottare a protezione dei lavoratori, le quali non possono che essere prese a riferimento in relazione al rischio di contagi, anche ai sensi della norma generale di cui all’art. 2087 c.c.


Il documento integrale è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>


 

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NOTA DI COMMA2

CORONAVIRUS, EMERGENZA SANITARIA E DIRITTO AL LAVORO

Il diffondersi del contagio da “Coronavirus COVID-19” ed il susseguirsi dei provvedimenti adottati dal Governo al fine di limitarne l'estensione rendono necessarie alcune riflessioni e puntualizzazioni sui riflessi in materia di rapporto di lavoro sia delle misure adottate dal Governo, che dei comportamenti posti in atto dalle aziende.

Va in primo luogo affrontato il problema della legittimità della pretesa da parte di alcune aziende di sottoporre i propri dipendenti ad accertamenti sanitari (in genere rilevazione della temperatura corporea) e alla compilazione di questionari, o al rilascio di autocertificazioni in merito a circostanze di fatto relative alle loro abitudini di vita, ai loro recenti movimenti, o al loro stato di salute (febbre, tosse, ecc.).

Si rammenta in primo luogo che l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori prevede che “Sono vietati accertamenti...

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Jobs Act: c'è un giudice a Strasburgo

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

C'era grande attesa per la decisione della Comitato Europeo dei Diritti Sociali sul contratto a “tutele crescenti” introdotto nell'ambito del Jobs Act.
Le aspettative di chi si augurava un altro colpo di scure alle nuove norme sui licenziamenti non sono andate deluse.
Il verdetto è molto netto: l'Italia ha violato la normativa comunitaria in materia di licenziamenti illegittimi intimati ai lavoratori assunti dopo il 6 marzo 2015.

Con decisione resa pubblica l'11 febbraio 2020, il Comitato di Strasburgo ha infatti pienamente accolto il ricorso collettivo presentato nel 2017 dalla CGIL, con il sostegno della Confederazione Europea dei Sindacati, nel quale si denunciava la violazione in particolare dell'art. 24 della Carta Sociale Europea (trattato internazionale ratificato e reso esecutivo dall'Italia che, insieme alla Convenzione europea dei diritti umani, assicura i diritti fondamentali ai cittadini dell'Unione).

Una delle pietre miliari della riforma renziana del mercato del lavoro è stata dunque ritenuta in rotta di collisione con il diritto dell'Unione; anzi, la sua stessa filosofia di fondo, quella cioè di volere predeterminare e limitare al massimo i costi degli abusi perpetrati in danno dei lavoratori, esce

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Rider, la sentenza della cassazione dice molto ai lavoratori precari. Anche in tema di licenziamenti

di Alberto Piccinini  e Eugenia Tarini
Articolo pubblicato sul Blog del Fatto Quotidiano il 10 febbraio 2020

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1663 del 2020 sui fattorini (riders) di Foodora fornisce spunti per tornare a parlare dei rider.

Molte aspettative hanno anticipato la pubblicazione della decisione, anche e soprattutto in seguito alla pronuncia della Corte d’Appello di Torino che aveva riconosciuto applicabile ai riders la disciplina dell’art. 2 del d.lgs. 81 del 2015 (l’unica disposizione del Jobs Act “in controtendenza” con l’attuata riduzione dei diritti); questa norma estende le tutele del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. I giudici torinesi erano pervenuti a tale conclusione considerandoli una nuova figura intermedia tra subordinazione e collaborazione coordinata e continuativa (tertium genus). La Suprema Corte, invece, pur condividendo il dissenso verso la dottrina che aveva definito l’art. 2  una “norma apparente”, segue un altro percorso, per concludere che “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”.

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La portata dirompente della sentenza della Cassazione nel caso Foodora

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

La recentissima sentenza della Suprema Corte sui rider Foodora (n. 1663 del 24 gennaio 2020) è di grandissimo interesse, non soltanto per l’eco mediatica della vicenda ma anche per il suo contenuto tecnico-giuridico e per le sue possibili implicazioni pratiche che vanno ben al di là del settore del food delivery.

La Cassazione conferma in primo luogo il dispositivo della decisione della Corte d’appello di Torino (n. 22 del 4 febbraio 2019), la quale aveva applicato l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 al rapporto di lavoro dei ciclofattorini, considerandolo collaborazione organizzata dal committente, cui va conseguentemente applicata la disciplina del lavoro subordinato.

Nel contempo, però, ne corregge la motivazione, escludendo che la fattispecie di cui all’articolo 2 possa essere ricondotta ad un tertium genus, intermedio tra il lavoro subordinato e quello autonomo, con caratteristiche tanto dell’uno quanto dell’altro rapporto.

Il ragionamento si dipana da un premessa molto netta: l’articolo 2 non è norma «meramente apparente», come pure era stato teorizzato in giudizio dalla difesa della Società, con l’avallo del Tribunale di Torino nella sentenza di primo grado (peraltro riformata sul punto già in appello). Ciò non soltanto per la fondamentale ragione che l’interprete deve sforzarsi di dare un senso alle nuove norme, ma anche perché la genesi dell’articolo 2 - efficacemente ricostruita in motivazione - porta ad attribuirle evidenti finalità anti-elusive in un contesto, quale quello del Jobs Act, nel quale, in particolare con l’abrogazione del lavoro a progetto, si riesumavano le vecchie collaborazioni coordinate e continuative (i cosiddetti co.co.co.), il cui possibile proliferare incontrollato andava in qualche modo arginato e contrastato.

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Discriminazione su base sindacale e onere probatorio

di Laura Curcio
già Consigliera presso la Sezione Lavoro di cassazione
Articolo pubblicato sulla rivista Questione Giustizia.

Commento alla sentenza della Corte di cassazione n. 1 del 2 gennaio 2020 su un ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori

1. Il caso esaminato dalla sentenza che si commenta ha ad oggetto il trasferimento disposto da Fca Italy spa nei confronti di lavoratori iscritti al sindacato Slai Cobas dallo stabilimento di Pomigliano d’Arco al costituendo Polo Logistico di Nola. In particolare dei 316 lavoratori individuati dalla società per il trasferimento, 77 erano iscritti al sindacato ricorrente, tra cui 17 dei 21 componenti del direttivo provinciale di Napoli. Lo Slai Cobas, instaurando un giudizio di antisindacalità ai sensi dell’art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, aveva lamentato la natura discriminatoria ed antisindacale della condotta dell’azienda stante l’elevato numero di lavoratori suoi iscritti trasferiti. Il tribunale di Nola aveva respinto il ricorso in opposizione affermando la carenza di legittimazione attiva del sindacato in assenza del requisito della nazionalità, mentre la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 21 novembre 2014, pur riformando il primo giudice in relazione al requisito della rappresentatività, ritenuta sussistente, non ha accolto la domanda rilevando che il dato statistico indicato dallo Slai Cobas non era dirimente, a fronte di comprovate esigenze aziendali allegate dalla società a sostegno del trasferimento, così che veniva a mancare la prova di un effettivo pregiudizio all’agibilità sindacale della organizzazione ricorrente.

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PROCESSO AL JOBS ACT

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Il decreto legislativo n. 23 del 2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto contratto “ a tutele crescenti”, è destinato nuovamente a finire sotto le lenti delle Supreme Corti per i suoi evidenti elementi di contrasto non solo con la nostra Costituzione, ma anche con il Diritto Eurounitario.
Infatti la Corte d'Appello di Napoli, con due separate ordinanze del 18 settembre 2019, emanate nel corso del medesimo procedimento, ha operato un doppio rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale Italiana ed alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di alcune norme del “Jobs Act” in materia di licenziamenti collettivi.
Del resto, già il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 agosto 2018, aveva operato un rinvio pregiudiziale di impostazione analoga, sia pure alla sola Corte di Giustizia Europea.

Altra e diversa questione di costituzionalità è stata invece sollevata dal Tribunale di Bari, con ordinanza del 18 aprile 2018, a proposito dei licenziamenti illegittimi per vizio di forma, i quali sono sanzionati con un'indennizzo pari alla metà di quelli illegittimi nel merito.

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Rider - Nuove disposizioni normative

di Bartolo Mancuso

Con le presenti note, tento una prima spiegazione delle nuove disposizioni normative che interessano i “rider”. Preciso subito che alcune disposizioni non riguardano solo questi lavoratori ma anche le altre categorie.
Le nuove disposizioni sono state introdotte dalla legge in via definitiva dalla legge 128 del 2 novembre 2019, che ha convertito il Decreto Legge 3 settembre 2019, n.  101.
Per cogliere il senso delle norme è necessario fare un piccolo indietro

  1. La sentenza Corte di Appello di Torno n. 26 del 4.2.19

La legge interviene dopo che sulla questione della tutela dei Rider si era pronunciata, per la prima volta, la Corte di Appello di Torino con la Sentenza N. 26 del 4.2.19.
Alcuni rider addetti presso Foodora, formalmente autonomi assunti in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, chiedevano di  accertare l’effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro. La Corte di Appello di Torino, a differenza della sentenza di primo grado, che rigettava integralmente la domanda, ha ritenuto applicabile nel caso di specie l’art. 2 comma 1 dlgs 81/2015.
Tale norma rubricata “Collaborazioni organizzate dal committente” prevede che  “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. “

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Quali tutele per i ciclo fattorini?

di Alberto Piccinini
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

In quest’anno si sono susseguiti, in punto tutela dei ciclo fattorini (veri e propri nuovi elementi dello spazio urbano), alcuni interventi significativi.

Ha cominciato la Corte d’Appello di Torino che, con sentenza 4 febbraio 2019, ha ritenuto applicabile ai ciclo-fattorini di Foodora, l’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». La precisazione finale ha destato qualche dubbio interpretativo, come se si potesse immaginare una (improbabile) ipotesi in cui il committente organizza, ma non con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (caso in cui non si estenderebbero le tutele del lavoro subordinato e non sarebbe applicabile il processo del lavoro, limitato all’ipotesi dei collaboratori coordinati  e continuativi quando «nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa»).

Poi, per cercare di mettere un po’ di ordine nel campo, con particolare riguardo ai lavoratori delle piattaforme, è intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101 (da convertire in legge entro il 2 novembre 2019) stabilendo espressamente che il citato articolo 2 decreto legislativo n. 81/2015 si applica «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali». Il decreto legge ha altresì regolamentato il compenso di questi lavoratori, stabilendo una forma di “cottimo calmierato”: «il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente» e aggiungendo che «i contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi».

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