La portata dirompente della sentenza della Cassazione nel caso Foodora

di Enzo Martino
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

La recentissima sentenza della Suprema Corte sui rider Foodora (n. 1663 del 24 gennaio 2020) è di grandissimo interesse, non soltanto per l’eco mediatica della vicenda ma anche per il suo contenuto tecnico-giuridico e per le sue possibili implicazioni pratiche che vanno ben al di là del settore del food delivery.

La Cassazione conferma in primo luogo il dispositivo della decisione della Corte d’appello di Torino (n. 22 del 4 febbraio 2019), la quale aveva applicato l’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 al rapporto di lavoro dei ciclofattorini, considerandolo collaborazione organizzata dal committente, cui va conseguentemente applicata la disciplina del lavoro subordinato.

Nel contempo, però, ne corregge la motivazione, escludendo che la fattispecie di cui all’articolo 2 possa essere ricondotta ad un tertium genus, intermedio tra il lavoro subordinato e quello autonomo, con caratteristiche tanto dell’uno quanto dell’altro rapporto.

Il ragionamento si dipana da un premessa molto netta: l’articolo 2 non è norma «meramente apparente», come pure era stato teorizzato in giudizio dalla difesa della Società, con l’avallo del Tribunale di Torino nella sentenza di primo grado (peraltro riformata sul punto già in appello). Ciò non soltanto per la fondamentale ragione che l’interprete deve sforzarsi di dare un senso alle nuove norme, ma anche perché la genesi dell’articolo 2 - efficacemente ricostruita in motivazione - porta ad attribuirle evidenti finalità anti-elusive in un contesto, quale quello del Jobs Act, nel quale, in particolare con l’abrogazione del lavoro a progetto, si riesumavano le vecchie collaborazioni coordinate e continuative (i cosiddetti co.co.co.), il cui possibile proliferare incontrollato andava in qualche modo arginato e contrastato.

Per perseguire queste finalità anti-elusive, sempre secondo la Cassazione, il legislatore, consapevole delle difficoltà di ricondurre ad unità tipologica la varietà estrema delle nuove forme di lavoro, ha ritenuto di limitarsi a valorizzare alcuni indici fattuali (carattere personale della prestazione, continuità della medesima, etero-organizzazione delle modalità di esecuzione di essa), considerandoli sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il lavoro subordinato, senza bisogno di ulteriori indagini sulla qualificazione del rapporto di lavoro quale subordinato ovvero autonomo.

Oltre alla pregevole ricostruzione sistematica adottata, la sentenza assume un significativo rilievo, sul piano anche pratico, nella parte in cui coerentemente afferma che l'applicazione delle tutele del lavoro subordinato debba essere generalizzata, salvo casi di incompatibilità «ontologica» di singoli istituti in situazioni particolari, peraltro non specificate perché non oggetto di giudizio. Quindi, ai collaboratori etero-organizzati vanno applicate tutte le tutele del lavoro subordinato, e non solo gli specifici istituti richiamati dalla Corte torinese (e cioè sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, orario, ferie e previdenza).

Va anche segnalato come la Cassazione non escluda a priori la possibilità di ricondurre la prestazione dei ciclo-fattorini alla subordinazione piena ex art. 2094 cod. civ.. La Corte non affronta però la questione, in quanto i difensori dei rider non hanno proposto ricorso incidentale sul punto: omissione abbastanza sorprendente, a mio avviso, perché la Corte d’appello di Torino aveva respinto la domanda principale di questi ultimi, sulla base della discutibilissima affermazione secondo la quale la possibilità per il ciclofattorino di non accettare la chiamata escluderebbe di per sé la natura subordinata del rapporto.

Ma la parte della decisione che è destinata a pesare maggiormente per il futuro è quella in cui il Supremo Collegio, a sostegno della propria tesi, invoca anche la nuova legge che ha di recente riformulato il primo comma dell’articolo 2 D.Lgs. 81/2015 (pur non applicandola direttamente perché emanata in epoca successiva ai fatti di causa).

Si tratta della legge 2 novembre 2019, n. 148, la quale non soltanto ha introdotto disposizioni specifiche di tutela in favore dei moto e ciclo-fattorini, ma ha anche modificato il testo originario del primo comma del cit. articolo 2, norma la quale appunto regola l’intero universo delle collaborazioni etero-organizzate (si veda: https://volerelaluna.it/lavoro-2/2019/11/20/i-riders-aprono-la-strada-a-nuove-tutele-dei-lavoratori/).

La Corte di Cassazione coglie perfettamente la portata della riforma, alla quale attribuisce correttamente il senso di «rendere più facile l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per l’applicabilità della norma - di prestazioni “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all’elemento della “etero-organizzazione”, eliminando le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, così mostrando chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione».

Poiché il nuovo art. 2, pur essendo maturato nel contesto delle rivendicazioni dei rider, possiede un campo di applicazione ben più esteso e generalizzato, è facile prevedere che, nell'interpretazione che ne ha dato il Supremo collegio, favorirà in maniera significativa l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato a fasce molto ampie di lavoro autonomo, sino ad oggi quasi del tutto prive di protezione anche per l’infelice formulazione del testo originario che ne rendeva controversa l’applicazione.

La nuova normativa in ogni caso riveste una importanza notevole, anche perché conferma una evidente inversione di tendenza rispetto alla legislazione liberista della precedente legislatura, assicurando tutele efficaci anche ai lavoratori autonomi che si trovano in posizione di debolezza socio-economica rispetto ai committenti.