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Comunicato stampa 12/07/22

Con l’ultima legge finanziaria è passato sotto silenzio quello che, nelle intenzioni di chi lo ha caldeggiato, potrebbe risultare un attacco ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che vedono troppo spesso il loro lavoro gestito da complessi ed elusivi meccanismi di appalto; attacco in qualche modo “perfezionato” qualche giorno fa, con l’aggiunta di ulteriori previsioni contenute nelle disposizioni relative all’attuazione del PNRR.
E così, a decorrere dal 30 giugno scorso, è stata introdotto un nuovo principio (articolo 1677 bis del codice civile) che in sostanza prevede, per l’ipotesi in cui un appalto abbia per oggetto la prestazione di due o più servizi di logistica (nel caso in cui, ad esempio, oltre alla ricezione, al deposito e alla custodia di beni vi sia anche il loro trasferimento), trovano applicazione le norme relative al contratto di trasporto, “in quanto compatibili”.
La previsione sembra riferibile ai soli rapporti commerciali tra le imprese. Ma da molte parti è stata avanzata una diversa e nefasta interpretazione secondo la quale verrebbe consentito ai committenti di eludere, per le attività di trasferimento di beni da un luogo ad un altro, la propria responsabilità in solido per i crediti delle lavoratrici e dei lavoratori prevista dalla vigente normativa; una normativa che risponde a due concrete finalità: tutelare i dipendenti e nello stesso tempo indurre le imprese appaltanti a selezionare imprese appaltatrici affidabili.
L’odierna modifica normativa – se interpretata nel senso voluto da alcune forze politiche - non solo rischia di penalizzare lavoratrici e lavoratori, ma va contro un meccanismo teso ad assicurare il rispetto del lavoro.
Comma2, visto che la norma può prestarsi a interpretazioni assolutamente errate e fortemente limitative dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, chiede a tutte le forze politiche di intervenire subito, facendosi promotrici di una norma di legge di interpretazione autentica dell’art. 1677 bis c.c. secondo la quale “In caso di appalto di servizi di logistica abbinati a trasporto non si considerano compatibili con il contratto di trasporto disposizioni che escludano o limitino i diritti dei lavoratori addetti agli appalti”.

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Comunicato - Sulle modifiche normative in tema di somministrazione.

L'Associazione Comma2 – Lavoro è Dignità esprime viva soddisfazione per l’emendamento approvato stanotte dalle Commissioni riunite finanze e lavoro del Senato con il quale è stato ripristinato il limite temporale alle somministrazioni.

Era infatti in atto sostanzialmente un tentativo surrettizio di abrogazione del “Decreto Dignità” da parte del Governo.

L’art.11, comma 15 del D.L. 15.10.21, n.146 (c.d. decreto fiscale 2021) disponeva, nel testo originario, che “All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è soppresso”.

Seguiamo la norma, nel gioco dell’oca.

Cosa dice il quinto periodo di quella norma? Dispone che “La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021”.

E cosa dice il periodo precedenteDispone che “Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.

Significa che sarebbe stato sostanzialmente abrogato il limite dei 24 mesi all’utilizzo di manodopera assunta tramite agenzia interinale (come la chiama il legislatore europeo), o somministrazione di manodopera (come la chiama il legislatore italiano), introdotto dal Decreto Dignità nel 2018 (D.L. 87/18, convertito con numerose modificazioni in L.96/18).

Eppure, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza JH-KG del 14.10.20 nella causa C-681/18, ha dichiarato, proprio nei confronti della legislazione italiana, che “L’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro 19 Sentenza del 14.10.2020 - Causa C-681/18 tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso … osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura a) al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché b) ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme”.

E lo stesso governo italiano, nella relazione governativa al “decreto dignità” del 2018, ha dichiarato espressamente che: “Si intende intervenire con nuove misure per limitare l’utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a una eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l’eccezione e non la regola”.

Dunque, il punto sta nel chiedersi se sivoglia precarizzare ulteriormente il lavoro, come faceva il testo originario del comma 15 dall’art.11 del D.L. 15.10.21, n.146, oppure se si intenda, al contrario, porre rimedio alla precarizzazione del lavoro in atto negli ultimi vent’anni che potrebbe essere alimentata da un utilizzo sine die di manodopera in somministrazione.

Per quanto ci riguarda Comma2 – Lavoro è Dignità accoglie con favore l’emendamento di cui ha dato notizia questa mattina il quotidiano Il Sole 24 ore e che ha l'effetto di consentire di prorogare le somministrazioni in scadenza sino al 30 settembre 2022, vista la situazione emergenziale determinata dalla pandemia, senza però nel contempo abrogare definitivamente il tetto dei 24 mesi previsto dal “decreto dignità” che rappresenta un argine alla durata di un'occupazione pur sempre precaria come è quella dei lavoratori in somministrazione che decorso tale periodo devono essere stabilizzati dalle imprese utilizzatrici.

Rimane sicuramente la questione della mancata previsione da parte della legge di un diritto di precedenza sulle assunzioni a termine o di altro meccanismo che consenta di non eludere le disposizioni di legge semplicemente sostituendo i lavoratori al compimento dei 24 mesi e di condurre alla stabilizzazione certa dei rapporti di lavoro.

Bologna, 1 dicembre 2021

Il Direttivo, con la partecipazione di Antonio Carbonelli

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NASRIN SOTOUDEH LIBERA!

Nasrin Sotoudeh, è una nostra collega iraniana, che è stata condannata da un tribunale di Teheran a 33 anni di carcere e a 148 frustate. A questa condanna si deve aggiungere altra pena di 5 anni comminata nel settembre 2016. In totale la condanna alla reclusione ammonta a 38 anni.

Una condanna inaccettabile!

Nasrin Sotoudeh è un’avvocata  per i diritti umani in Iran. Ha rappresentato prigionieri attivisti e politici dell'opposizione iraniana a seguito delle contestate elezioni presidenziali iraniane del giugno 2009 e di prigionieri condannati a morte per crimini commessi quando erano minorenni. Tra i suoi clienti figurano la giornalista Isa Saharkhiz, il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi e Heshmat Tabarzadi, il capo del gruppo di opposizione nazionale democratico. Ha anche rappresentato le donne arrestate per apparire in pubblico senza un hijab, che è un reato punibile in Iran.

Molti Consigli dell’Ordine degli Avvocati hanno deliberato una netta censura alla condanna e chiesto la liberazione immediata della nostra Collega. Il direttivo di Comma2 afferma il diritto inviolabile alla difesa, condizione primaria perché il principio di eguaglianza trovi reale attuazione. Ritiene di dover contribuire in ogni forma alla mobilitazione e alla campagna per la liberazione dell’avvocata Nasrin Sotoudeh e invita i propri soci e le proprie socie, tutti i lettori e tutte le lettrici, a firmare l’appello di Amnesty International, riprodotto qui di seguito.


 Link - Amnesty International Italia

 https://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-nasrin/ 


 

 

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Comunicato Stampa su liberalizzazione delle causali nei contratti a tempo determinato

Da notizie di stampa si apprende che la Commissione bilancio della Camera dei Deputati, insede di conversione in legge del decreto “Sostegni bis”, avrebbe approvato un emendamento dimodifica dell'art. 19 del decreto legislativo n. 81/2015 in base al qualesi potrannostipularecontratti a tempo determinato anche “per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi dicuiall'art. 51”.

Ciò significa che, in caso di approvazione definitiva di una tale disposizione, i contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, ma anche aziendali e territoriali), potranno introdurre nuove causali, così liberalizzando del tutto il ricorso ai contratti a termine.

Verrebbe così definitivamente smantellato il “decreto dignità” che, pur con tutti i suoi limiti (in particolare per quanto concerne la mancata previsione di una causale per il primo anno), ha pur sempre rappresentato una prima inversione di tendenza rispetto all'utilizzo indiscriminato di una tipologia contrattuale che – va ricordato – dovrebbe essere riservata ad assunzioni connotate da esigenze temporanee e non strutturali.

La liberalizzazione dei contratti a termine, non a caso salutata con grande soddisfazione dal giornale della Confindustria, unitamente alla mancata proroga generalizzata del blocco dei licenziamenti, dimostrano con ogni evidenza come il progetto di rilancio dell'economia dopo la pandemia si fondi più che altro sulla progressiva sostituzione di lavoratrici e lavoratori stabili e pagati decorosamente con una pletora di precari – in particolare, come noto, donne e giovani che tanto si declama di voler sottrarre alla precarietà - sottopagati e sempre sotto il ricatto della mancata riconferma.

Preoccupa, in particolare, il livello aziendale di contrattazione, dove spesso i rappresentanti sindacali interni sono costretti ad operare sotto minaccia di tagli occupazionali e possono conseguentemente essere fortemente condizionati nel loro potere contrattuale.

Solo l'inderogabilità della norma di legge relativa alle causali ha sin qui potuto garantire un argine al dilagare incontrollato di contratti a tempo determinato che purtuttavia stanno segnando un significativo incremento anche a prescindere dalla paventata modifica normativa.

Per queste ragioni Comma2 – Lavoro è Dignità chiede che il Parlamento non approvi una norma destinata ad aumentare precarietà ed insicurezza per le lavoratrici ed i lavoratori che hanno mandato avanti il Paese in questo drammatico periodo.

IlDirettivodiComma2-LavoroèDignità

COMMA2 - COMUNICATO STAMPA

 

Carissimi e carissime,
non posso nascondere la grande soddisfazione nel comunicarvi la notizia che la Corte Costituzionale ha accolto le nostre motivazioni sulla incostituzionalità dell’art 92 c.p.c. 
Consideriamo questa decisione come una importante, grande vittoria di Comma2 e di tutti quelli che, negli ultimi anni si sono spesi per contrastare l’ultima riforma dell’articolo.
Grazie, quindi, soprattutto a tutti Voi.
Di seguito il comunicato ufficiale diramato agli uffici stampa.

Alberto Piccinini


SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
n.77 del 19 aprile 2018


COMUNICATO STAMPA

Sul potere del giudice di compensare le spese

Con sentenza n.77 del 19 aprile 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 92 del codice di procedura civile il quale, nella sua ultima formulazione - a seguito di una sciagurata modifica del 2014 - impediva in via generale al magistrato di “compensare tra le parti le spese di giudizio” (e cioè, in altre parole, gli imponeva di condannare quasi sempre il lavoratore, in caso di soccombenza, alle spese di difesa sostenute dal datore di lavoro).

In particolare, la possibilità di compensare le spese era circoscritta, oltre che all’ipotesi di “soccombenza reciproca”, ad ipotesi, piuttosto rare, di “assoluta novità della questione” o “mutamento di giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”.

L'elaborazione degli argomenti a supporto dell'eccezione di costituzionalità era stata il frutto del lavoro di un collettivo di avvocati giuslavoristi pro labour, ora tutti associati a Comma2, che aveva portato sia il Tribunale di Torino sia quello di Reggio Emilia a dubitare della legittimità costituzionale della norma, specie con riferimento al processo del lavoro, in quanto caratterizzato da una particolare “debolezza”, processuale e spesso economica, di una delle due parti in causa.

La Corte estende ora la possibilità di compensazione anche all’ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”.

Pur non avendo accolto le argomentazioni che facevano specifico riferimento alla condizione soggettiva del lavoratore come “parte debole” del rapporto, la Corte tiene però conto del fatto che, in molte ipotesi, il lavoratore deve “promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro”.

Questo elemento, insieme ad altri, potrà ora senz’altro essere valutato dal giudice sotto il profilo delle gravi ed eccezionali ragioni che gli consentono di compensare le spese, esattamente come avveniva prima del 2014.

La modifica della norma aveva, infatti, comportato e comporta - come i dati statistici dimostrano -  un crollo del contenzioso di lavoro, da imputare non a un riduzione della violazione dei diritti dei dipendenti, bensì alla preoccupazione del lavoratore di dover quasi sempre pagare migliaia di euro di spese, in caso di soccombenza anche del tutto incolpevole: una deflazione del contenzioso, quindi, connotata da forti elementi di iniquità.

Si confida che, dopo questo importante intervento della Corte Costituzionale, i giudici del lavoro possano riprendere ad esercitare il loro potere discrezionale esaminando le specifiche situazioni e valutando le particolari posizioni delle parti in causa.

Bologna, 19 aprile 2018

Il Presidente      
Avv. Alberto Piccinini

 

La sentenza integrale è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>

Il comunicato dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>


 

COMUNICATO


Come è noto, mentre erano in corso gli incontri presso l’“osservatorio permanente”  del Ministero del Lavoro tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative  al fine di pervenire alla stipula di un nuovo CCNL per la regolamentazione delle attività dei rider entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (2 novembre 2020) Assodelivery, senza darne notizia né al Ministero del Lavoro né alle OO.SS. partecipanti, ha avviato contatti (paralleli e segreti) con la Organizzazione UGL: che non è, all’evidenza, sindacato «comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale» rispetto a CGIL-CISL e UIL, il cui contratto del settore logistica avrebbe trovato applicazione in caso di mancato accordo.

Tali contatti approdavano alla stipula tra Assodelivery e UGL di un «contratto collettivo Nazionale per la disciplina delle attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. rider»; lo stesso veniva trasmesso al Ministero del Lavoro in data 16.09.2020 che  rispondeva, attraverso il suo ufficio legislativo,   in data 17.09.2020 con un duro comunicato indirizzato ad Assodelivery  nel quale venivano evidenziati tutti i profili di illegittimità di detto contratto.

Le associazioni sindacali stanno valutando come contrastare, in ogni sede – politica e giudiziaria – una simile condotta.

Nel frattempo, Deliveroo ha inviato ai suoi “collaboratori” una comunicazione in cui testualmente scrive “Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal giorno 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo poiché il tuo contratto non sarà più conforme alla legge. Se non desideri continuare a consegnare con Deliveroo secondo i termini previsti dal CCNL, questa e-mail costituisce il preavviso formale della risoluzione del tuo attuale contratto che terminerà il giorno 2 novembre 2020”.

Deliveroo, quindi, condiziona la possibilità a proseguire il lavoro alla adesione ad un contratto collettivo che prevede, tra le altre cose,  la qualificazione indebita del rapporto di lavoro come “autonomo”, l’elusione delle garanzie del lavoro subordinato, espressamente estese ai collaboratori etero-organizzati che lavorano per le Piattaforme (ma escluse in presenza di validi accordi collettivi), l’elusione della garanzia di un compenso parametrato ai minimi del CCNL  senza alcuna garanzia di un compenso minimo orario, la totale libertà di licenziamento.

L’Associazione Comma2 ritiene che possano ravvisarsi ipotesi di reato  nella minaccia di risoluzione del contratto in caso  di mancata adesione a quel CCNL - sottoscritto da una OS di nuovo conio affatto legittimata a farlo e grevemente lesivo dei diritti che il legislatore ha previsto a tutela dei Riders per sottrarli alle attuali generalizzate condizioni di pesante sfruttamento - per trarne diretto ed illegittimo vantaggio  e conseguentemente ha depositato e sta depositando in alcune città (Roma, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Milano), una denuncia/esposto presso le rispettive Procure.

Valuteranno i giudici se anche qui, come nel caso di Uber Italy, e come a noi pare, possano ravvisarsi comportamenti delittuosi finalizzati allo sfruttamento dei ciclo-fattorini.

Per quanto riguarda Comma2 continueremo a promuovere e coordinare iniziative di politica giudiziaria di contrasto rispetto a comportamenti e normative che si propongono la riduzione delle tutele dei lavoratori, con il fine di rimuovere gli ostacoli frapposti all’attuazione dei principi costituzionali.

Il Direttivo


 

COMUNICATO COMMA 2 SU INSEGNANTE DI TORINO

Carissimi e Carissime,
ancora una volta la nostra comunità ha dato prova di una grande voglia e capacità  di confronto su temi importanti che coinvolgono anche il diritto del lavoro.
Partendo dal più che tempestivo comunicato  dei Giuristi Democratici  sul procedimento disciplinare nei confronti dell'insegnante torinese  ripresa dalle telecamere nel corso di una manifestazione antifascista mentre apostrofava le forze dell'ordine (comunicato che, individualmente, alcuni hanno ritenuto di sottoscrivere) si è aperto al nostro interno un serrato dibattito, dapprima nell'ambito del direttivo e successivamente esteso a tutti,  sull'opportunità che anche Comma2 prendesse una pubblica posizione.
Le decine di interventi hanno sviluppato e approfondito, con competenza e pertinenza, spesso proponendo punti di vista originali, le tante problematiche collegate all'episodio, pronunciandosi in prevalenza a favore del testo di un comunicato proposto dalla presidenza. Non sono mancate voci critiche, contrarie ad una pubblica presa di posizione di Comma2  sulla vicenda.
Poiché però la maggioranza degli intervenuti e delle intervenute ci ha espressamente chiesto di esternare tale presa di posizione decidiamo di pubblicare il seguente testo, ribadendo  che esso non trova il consenso di alcuni e di alcune.

Il Presidente      
Avv. Alberto Piccinini


COMUNICATO COMMA 2 SU INSEGNANTE DI TORINO


I Giuristi Democratici hanno preso pubblica (e tempestiva) posizione con riguardo alla vicenda relativa alla giovane insegnante di Torino che ha occupato le pagine dei giornali della scorsa settimana e che è stata riportata da più di un servizio giornalistico televisivo.
L'episodio e la sua risonanza mediatica chiamano ad una riflessione da un lato con riguardo al confine tra libertà di espressione dei propri convincimenti politici ed ideologici ed eventuale rilevanza disciplinare dei comportamenti “extra-lavorativi” e, dall'altro, con riguardo al diritto dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto di ogni persona, di difendersi nelle apposite sedi e non sui giornali e sui social-network.
Ci pare che in ragione dei valori richiamati nel nostro statuto non possiamo restare indifferenti.
Infatti, la pubblica immediata condanna nei confronti dell'insegnante per aver insultato le forze di polizia durante la manifestazione antifascista di Torino della scorsa settimana e l'altrettanto immediato annuncio pubblico dell'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, a prescindere dalla condivisibilità o meno dei modi e dei toni usati dalla manifestante, non giustificano la sottoposizione della stessa a una gogna mediatica e a un processo di piazza.

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Ξ  COMUNICATO  Ξ


Legalità, garanzie ed umanità per salvaguardare i diritti e la dignità di centinaia di migliaia di lavoratori stranieri.

I giuristi di Comma2 esprimono il loro sconcerto e la loro indignazione per le resistenze che in queste ore vengono frapposte a provvedimenti di regolarizzazione dei lavoratori migranti e per le ipotesi limitative e pasticciate che vengono avanzate anche da quanti si dichiarano ad essi favorevoli.

Le ragioni che rendono necessaria questa misura sono state sottolineate da numerosi appelli (compreso quello sottoscritto dalla nostra associazione: https://www.asgi.it/primo-piano/regolarizzazione-stranieri/) e sono comuni a molte parti sociali: garantire la prosecuzione di attività per settori produttivi e di servizi composti in gran parte da forza lavoro straniera; far emergere dalla invisibilità lavoratori che in questo momento non avrebbero nemmeno la giuridica possibilità del rientro in patria a causa del blocco delle frontiere; sottrarre una parte importante di lavoratori all’influenza e alla penetrazione della criminalità.

Come giuslavoristi, ci preme segnalare che una regolarizzazione “per settori” , come quella di cui oggi si parla, sarebbe fonte di clamorose e ingiuste differenze di trattamento per lavoratori in condizioni analoghe; e sarebbe anche fonte di inevitabili abusi perché ne deriverebbero (come già avvenuto per la sanatoria Maroni del  2009 riservata al lavoro domestico) inevitabili assunzioni più o meno fittizie ad es. per lavoro domestico per poi rientrare (legittimamente) dopo un mese di lavoro nell’edilizia o negli altri settori che oggi si vorrebbero escludere.

Cosi come sottolineiamo con forza che una semplice sanatoria non risolve il problema del caporalato, del lavoro nero e delle condizioni di vita nei ghetti che si creano attorno alle aree di lavoro: chiediamo quindi che la sanatoria sia accompagnata da seri provvedimenti di contrasto al lavoro sommerso e di miglioramento delle condizioni di vita nelle aree a rischio.

Subito e senza indugi una vera regolarizzazione de lavoratori stranieri, senza limiti per settori lavorativi. Una questione di dignità, di diritti, di giustizia.


 

Ufficio Stampa della Corte costituzionale

 

Pubblichiamo il comunicato stampa ufficiale con il quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 23 del d.lgs n. 23/2015 in materia di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo nel contratto a tutele crescenti.

In attesa della motivazione della sentenza, e quindi, rinviando per un più approfondito commento, possiamo sin d'ora osservare come sia stato scardinato il principio dell'automatismo che voleva eliminare la possibilità per il giudice di esercitare la sua funzione di applicazione del principio di proporzionalità con riferimento al caso concreto, senza essere più schiacciato in una mera applicazione ragionieristica delle sanzioni.
Ciò comporterà la necessità, per il legislatore, di intervenire nuovamente sulla materia, stante il mancato coordinamento con la perdurante vigenza dell'articolo 18 che da un lato prevede la sanzione della reintegrazione, ma dall'altro, per le ipotesi in cui la reintegrazione non è dovuta, prevede un meccanismo di indennizzo diverso e persino inferiore sui massimi a quello attuale del Jobs Act.

La Presidenza
Alberto Piccinini

Il documento integrale è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>


 

SEDE

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