2003 – 2023 venti anni dalla legge Biagi
di Pier Luigi Panici
Appalti, esternalizzazioni e cooperative spurie:
occasioni inevitabili di sfruttamento dei lavoratori?
Relazione
Appalti illeciti e interposizione parassitaria nelle prestazioni di lavoro:
la tutela giudiziaria.
Anticipo subito che la risposta al quesito del convegno è positiva: la normativa del D.Lgs 276/2003 sugli appalti con la contestuale – ma necessaria – abrogazione della legge 1369/60 è stata predisposta proprio per agevolare lo sfruttamento dei lavoratori.
Con il D.Lgs 276/2003 (cd. Legge Biagi) viene abrogato il divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro della l.1369/60 esattamente con il fine
di reintrodurre nell’appalto regolato dall’art. 29 anche la mera fornitura di manodopera
- essendo per questo sufficiente l’esercizio del potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore – che, come si vedrà si rinviene assai di rado negli appalti endoaziendali e nelle attività strettamente connesse con il ciclo produttivo dell’appaltante: la esperienza ci dice che nessun imprenditore tollera che ci sia un altro a comandare nella sua azienda
- l’assunzione del «rischio d’impresa»: sostanzialmente inesistente in quanto il costo dei servizi appaltati riguarda essenzialmente la remunerazione della manodopera.
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Esula dalla presente trattazione la somministrazione di manodopera, ovvero l’utilizzo da parte di imprenditori e «sotto la loro direzione e controllo» di dipendenti di altri (artt. da 20 a 28).
Per due motivi:
- La legge Biagi regola infatti in modo più organico il lavoro interinale introdotto nel 1997 con il c.d. «pacchetto Treu», e per la verità in modo più «garantista» per il lavoratori somministrati (parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, limitato utilizzo a determinati settori di attività, esigenze temporanee).
- Proprio perché più «garantista» la somministrazione è assai meno conveniente e le sue dimensioni quantitative sono – di conseguenza – notevolmente inferiori rispetto all’appalto: riguarda poche decine di migliaia di lavoratori mentre negli appalti si stima siano impiegati circa un milione e mezzo di lavoratori.
Per completezza va evidenziato che la disciplina della somministrazione è stata poi peggiorata con il D.Lgs 81 del 2015 (Poletti – Renzi)
- con la previsione all’art. 39 di brevi termini di decadenza per l’azione di impugnativa (60 giorni «dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore»);
- per la somministrazione a tempo indeterminato con la eliminazione del comma 3° dell’art. 20, che la rendeva ammissibile per limitate attività di produzione di beni e servizi;
- per quello a tempo determinato con la previsione, nel 4° comma del medesimo art. 20 delle «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».
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Il lavoro torna ad essere merce e quindi oggetto di compravendita; si ripristina nel 2003 la «interposizione parassitaria nelle prestazioni di lavoro».