La Cassazione ripensa il lavoro tramite agenzia interinale
di Antonio Carbonelli
Articolo pubblicato sul Blog de Il Fatto Quotidiano.
Un altro tassello si aggiunge al contrasto alla distruzione del diritto del lavoro provocata dalla teologia economica liberista.
Con le sentenze 22861, 23490, 23494, 23495, 23497, 23499 e 23531 del luglio scorso, la Corte di cassazione ha smontato altrettante sentenze della Corte d’appello di Brescia in tema di lavoro tramite agenzia interinale (come lo chiama la legislazione europea), o somministrazione di manodopera (come lo chiama la legislazione italiana).
In tal modo la Suprema Corte italiana ha recepito i principi imposti dalla Corte di Lussemburgo con due sentenze del 14.10.20 e del 17.3.22.
Dov’è la novità? Molto semplice: la Cassazione italiana si era spinta a dire che il requisito della temporaneità dell’esigenza produttiva sottostante non [sarebbe] richiesto dall’ordinamento nazionale (cass. 3466/17) e che la Direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale … a differenza della Direttiva 1999/70/CE, non [porrebbe] l’obiettivo della prevenzione dell’abuso del ricorso alla somministrazione (cass. 6152/18), e alcuni giudici che la disciplina normativa della somministrazione consent[irebb]e la successione dei contratti senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun limite di tempo, legittimando la precarizzazione ad vitam.