É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

Venerdì 6 dicembre 2024

Un lutto per Comma 2

Comma 2 - Lavoro è dignità  piange la scomparsa di Mario Fezzi, socio fondatore dell’associazione, straordinario giuslavorista dalla parte dei lavoratori, carissimo amico.


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La pazienza dei popoli è la mangiatoia dei tiranni. Emilio De Marchi (Demetrio Pianelli, 1890)

di Giovanni Giovannelli
Articolo pubblicato sulla rivista Effimera

Mario Draghi va acquistando una sempre maggiore disinvoltura nella gestione del potere, senza più preoccuparsi delle critiche, ormai del tutto assenti, all’interno della maggioranza come pure nelle file della pretesa opposizione. L’arroganza iniziale si accompagna ora, con frequenza, a frodi e raggiri per procedere speditamente nell’attuazione del programma politico, economico e finanziario elaborato il 14 dicembre 2020, nella riunione del Group of Thirthy che ha preceduto la sua nomina a primo ministro.    

Un precedente significativo passato sotto silenzio

Il provvedimento legislativo che ha introdotto il c.d. green pass in Italia si caratterizza, a prescindere dalle critiche di merito, per uno stratagemma davvero incredibile. I regolamenti europei sono composti di premesse, dette considerando, e di articoli ovviamente connessi. La giurisprudenza ritiene entrambi vincolanti per il legislatore nazionale dei paesi membri. Ma il considerando 36 del Regolamento europeo 2021/953 del 14 giugno, sfortunatamente per il governo, vietava ogni discriminazione fra i vaccinati e coloro che invece, per scelta e non solo per necessità, avessero rifiutato l’iniezione. A questo punto il nostro ineffabile Primo Ministro ha fornito una traduzione infedele (meglio: falsificata per omissione) alla Gazzetta Ufficiale Europea, pubblicandola il 14 giugno, lasciando la necessità medico sanitaria ma cancellando la libera opzione. A seguito delle sdegnate proteste di alcuni parlamentari europei il 5 luglio 2021 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione ha provveduto ad una imbarazzata rettifica, restaurando il testo. Ma il governo se ne è

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Il caso “GKN”: il collettivo di fabbrica dei lavoratori GKN ed il futuro industriale italiano

di Silvia Ventura

La chiusura dello stabilimento produttivo di GKN Driveline Firenze S.p.a. - oggi in liquidazione – di Campi Bisenzio (società che produce semiassi automobilistici in via pressoché esclusiva per la committenza italiana di Stellantis e dunque pienamente inserita nel settore industriale dell’Automotive) è stata annunciata lo scorso luglio dalla proprietà (il fondo di investimento Melrose), con contestuale avvio della procedura di licenziamento collettivo di 422 lavoratori.

La vicenda ha sin da subito assunto i contorni di una vera e propria questione nazionale e ciò solo ed esclusivamente grazie al tempestivo ed organizzato intervento del collettivo di fabbrica dei lavoratori GKN.

I lavoratori, al motto di “INSORGIAMO”, hanno infatti evitato che la chiusura dello stabilimento e la relativa procedura di licenziamento collettivo si consumassero in silenzio e nel disinteresse generale della classe politica e della comunità. Ciò è stato possibile grazie ad una vera e propria mobilitazione organizzata che ha dapprima fisicamente impedito lo svuotamento della fabbrica ad opera della proprietà, ha poi raccolto intorno a sé la solidarietà cittadina e delle sue realtà politiche e sociali ed ha connesso la propria lotta alle lotte già attive in altre e diverse vertenze che occupano ormai da tempo il MISE. Hanno così costretto la politica ad interrogarsi, a prendere posizione o comunque, laddove prevalesse un miope disinteresse circa le sorti dello stabilimento, a mostrarsi agli occhi della cittadinanza responsabile delle proprie mancate scelte.

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Ripensare i licenziamenti economici

di Antonio Carbonelli
Articolo pubblicato in contemporanea con Volere la Luna.

Con il decreto legge n. 99/2021 viene meno, almeno gradatamente, l’efficacia delle norme emergenziali per cui restava preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 legge n. 604/1966. È dunque il momento di tornare a chiedersi cosa sia questo “giustificato motivo oggettivo”: in particolare nel licenziamento detto a-tecnicamente economico.
Gli altri ordinamenti europei, specialmente quelli francese e tedesco, lo disciplinano in modo articolato, con ragionevoli misure di formazione e addestramento da adottare preventivamente a favore del lavoratore e con le caratteristiche delle difficoltà economiche che possono assumere rilievo.  Nell’ordinamento italiano invece l’art. 3 della legge n. 604/1966 si limita a definire giustificato motivo detto oggettivo «le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Ma quali sono, in concreto, quelle ragioni, a fronte di un disposto così scarno da parte del legislatore? Molto semplice: quelle che il giudice qualificherà come tali.
L’orientamento prevalente della Cassazione italiana, sino alla sentenza n. 5173/2015, è stato nel senso che le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa idonee a giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non potevano consistere in una mera soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore strumentale a un incremento di profitto: la soppressione del posto di lavoro doveva essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti.

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Un ricordo di Franco Calamida

di Stefano Nespor

Voglio ricordare Franco Calamida con un brano dell'articolo apparso sul Manifesto.
Se ci fosse la galleria dei protagonisti del 68/69, Franco Calamida avrebbe un posto di rilievo.
Conquistato sul campo, prima ancora dell'autunno caldo, dentro a quella lotta degli impiegati milanesi che anticipò i contenuti egualitari del contratto, le forme di lotta, la democrazia delle assemblee e i consigli di fabbrica.
Da quella lotta, di cui poco si parla, nacquero i Comitati Unitari di Base dei metalmeccanici, i primi: alla Borletti e alla Philips.
Qui l'ingegnere socialista Calamida fa il salto alla lotta di classe, all'organizzazione dei lavoratori della Philips e poi nel movimento dei CUB non solo milanesi ma, alla Fiat di Torino a Napoli e alla militanza politica in Avanguardia Operaia.
Franco abbandonava così una brillante carriera per fare il “rivoluzionario di professione”, pagato come un operaio.
La parola aveva un senso nobile allora e non evocava violenza, ma il coraggio di rischiare, di pensare di cambiare il mondo e di misurare le proprie idee tra le persone con cui lavoravi o studiavi.
E' nell'assemblea al Palalido di Milano, dove venne presentata la piattaforma contrattuale dei metalmeccanici, che si formò Franco: parlando a 5000 impiegati metalmeccanici milanesi, a centinaia di delegati sindacali, ai dirigenti di Fiom–Fim–Uilm.

Oggi tutti lo ricordano: gentile, tollerante, portatore di dubbi, conviviale. Sono i tratti che lo hanno distinto in 50 anni di vita politica e di passaggi sofferti tra unificazioni e divisioni nella sinistra rivoluzionaria, da Avanguardia Operaia a Democrazia Proletaria a Rifondazione Comunista.
Un dirigente politico nazionale che girò per il paese in lungo e in largo per parlare, organizzare, fare comizi, dal Trentino alla Sicilia.
Era a Cinisi dopo la morte di Peppino a sostituirlo nel comizio elettorale.
Era inconfondibile, saliva alla tribuna con lentezza e i suoi toni di voce nelle assemblee di partito erano di conciliazione.

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Elogio della fragilità

di Carlo Sorgi
Elogio della fragilità scritto da un giudice del lavoro
(a tutte le persone fragili, in particolare a chi non sa ancora di esserlo).

Vi chiederete: che c’entra la fragilità in questo contesto, con il nostro lavoro e con tutti noi?
Un attimo di pazienza (chi conosce le mie sentenze sa che almeno la sintesi non mi manca) e proverò a spiegarvelo.
Per farlo cercherò di tessere una trama con una serie di fili, umani e professionali, per arrivare ad una conclusione che possa reggere. Saranno fili apparentemente fragili ma assolutamente affidabili, almeno per me, del resto pensate che un filo di seta prodotto da un ragno ha una resistenza a trazione di 250 volte superiore di quella dell'acciaio.
Ecco il primo filo molto personale. Quando sono venuto a Bologna (qualcuno ricorderà) era un momento di full immersion nella fragilità fisica, accompagnata chiaramente da quella psicologica per la situazione. Quella condizione mi ha reso però, spero, più attento, sensibile e ho cercato di farne tesoro. In questo contesto oltre alla mia famiglia e ai miei amici ho incontrato molte persone, alcuni impegnati come me professionalmente nel lavoro altri come utenti della giustizia. È stata una esperienza straordinaria, credetemi, faticosa ma piena di vita e spero non sia mai mancata l’umanità, perché si può essere bravissimi nel proprio lavoro, qualunque esso sia, ma solo se si guarda da vicino e con partecipazione si può davvero essere sereni per quello che si fa.
Questo è il secondo filo di collegamento, di natura professionale che appartiene a noi che siamo impegnati nel mondo del lavoro e ci confrontiamo quotidianamente con storie di fragilità sociale spesso profonde e disperate. Pensate al mobbing, alle difficoltà che lo precedono e a quelle ancora maggiore che ne derivano, se non ci fossimo noi lavoristi questi drammi umani probabilmente resterebbero senza ascolto. Ricordiamoci che la Costituzione è stata scritta in particolare per le persone fragili, la chiave solidaristica è la più marcata nella nostra Carta Fondamentale e la parola lavoro è quella più ripetuta, dobbiamo esserne tutti orgogliosi.

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Commento in tema di licenziamento inesistente e interpretazione autentica ex art 38 di cui alla Legge 77/2020 a cura di Michelangelo Salvagni

Pubblicato sulla rivista on line RGL N. 2/2021
CORTE APPELLO ROMA, 22.2.2021 – Est. Panariello – D.G.E., R.M., V.M.R., M.G. (avv.ti P. e C. Panici) c. F.I.S.P. s.p.a. (avv.ti Alliegro, Baldieri).
Somministrazione di lavoro – Somministrazione irregolare – Interposizione fittizia di manodopera – Sussistenza – Licenziamento intimato dal somministratore – Inesistenza – Tutela reale – Applicabilità.

In base all’interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis, d.l. n. 34/2020, tra gli atti che, compiuti dal datore di lavoro formale, devono imputarsi al soggetto utilizzatore ex art. 38, d.lgs. n. 81/2015, è escluso il licenziamento; tale interpretazione deve applicarsi anche alla fattispecie dell’appalto illecito in quanto, come per l’ipotesi della somministrazione irregolare, i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice come illecita o irregolare con effetto ex tunc. Il recesso intimato...

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Finalmente la Consulta ha demolito un punto fondamentale dell’iniqua riforma Monti-Fornero

di Francesco Montorio
Articolo pubblicato sul Blog de Il Fatto Quotidiano.

Una bella notizia per i diritti dei lavoratori e la dignità delle persone: demolito un punto fondamentale dell’iniqua riforma Monti-Fornero in tema di licenziamenti individuali. Con la sentenza n. 59 pubblicata il 1 aprile 2021, la Corte Costituzionale ha stabilito che, dichiarata l’illegittimità di un licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo) perché “il fatto è manifestamente insussistente”, il giudice deve ordinare la reintegra nel posto di lavoro e che questa non può più essere a sua mera discrezione. Portata e motivazioni della sentenza sono già state ben commentate anche su queste pagine. Vogliamo però evidenziare ancor di più l’iniquo sistema  della legge in oggetto, “apripista” del successivo Jobs Act.

Ricordiamo che nel 2012, con l’allora ministra del Lavoro Elsa Fornero, si volle “smantellare e svilire” - in modo sostanziale e processuale - l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Da allora, la tutela reale del reintegro nel posto di lavoro è diventata un’ipotesi remota, quasi impossibile. In particolar modo nei licenziamenti oggettivo-economici. Qui la discrezionalità, appunto eliminata dalla Corte Costituzionale, rendeva incerto il reintegro anche di fronte a casi “manifestamente” ingiusti. Infatti, per “sperare” di essere reintegrati non bastava che venisse accertata l’insussistenza delle motivazioni addotte. Questa doveva (e deve ancora) essere “manifesta”. Un incomprensibile aggravio ai danni dei lavoratori che ha fatto (e fa ancora) molto discutere.

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Lavoro agile e rivoluzione impacciata

di Gianni Giovannelli
Articolo pubblicato sul Blog del Colletivo Effimera.
Basta, basta, basta
Portare sulla schiena la sottomissione!
Trema consorteria del capitale!
Tremate sulle fronti, corone!

Vladimir Majakovskij
(Bene!)
Milano, Feltrinelli, 1958, pag. 113 (traduzione di Giovanni Ketoff)

Secondo l’Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano nel 2019 i lavoratori italiani utilizzati con la speciale normativa di cui al capo II (il c.d. lavoro agile) della legge 81/2017 (nata per incentivare la flessibilità) erano circa 570 mila, sempre e necessariamente a mezzo di una integrazione contrattuale approvata da entrambe le parti in ogni aspetto e clausola, comunque rescindibile con restaurazione della condizione precedente. A ben vedere non erano neppure pochissimi, ma si trattava pur sempre di una realtà ancora marginale con espansione lenta, mai davvero libera da un approccio sospettoso e prudente di entrambi i contraenti. L’Osservatorio era nato già nel 2012, prima dunque della legge 81/2017 e prima anche delle modifiche al sistema di controllo sui dipendenti introdotto nel 2015 con i Jobs Act. In ottobre 2017 questa forma di lavoro riguardava 305.000 addetti; in ottobre 2018 erano saliti a 480.000.
Un incremento costante, ma non impetuoso.

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La Corte costituzionale “smonta” la legge Fornero sui licenziamenti economici rafforzando la tutela del posto di lavoro

di Alberto Piccinini*
Articolo pubblicato sul blog del Il Fatto Quotidiano.

Con la sentenza n. 59 pubblicata il 1 aprile 2021 la Corte Costituzionale ha stabilito che se il giudice dichiara illegittimo un licenziamento economico (per giustificato motivo oggettivo) perché “il fatto è manifestamente insussistente”, deve (e non semplicemente “può”) ordinare la reintegrazione.
Per comprendere la portata della decisione occorre ricordare che lo smantellamento del famoso art. 18 dello Statuto dei Lavoratori iniziato con la legge Fornero (legge n. 92 del 2012) e completato con il Jobs Act (D.lgs. n. 23 del 2015) aveva agito sul duplice fronte del licenziamento disciplinare e del licenziamento economico, prevedendo per entrambi - in caso di accertata ingiustificatezza - un’alternativa tra indennizzo economico e ripristino del rapporto di lavoro. Questa seconda possibilità trova applicazione in presenza di una “insussistenza del fatto”, che nel caso del licenziamento per motivo oggettivo deve anche essere “manifesta”: in tale ultima ipotesi, però, restava comunque al giudice la facoltà di scegliere l’indennizzo economico.
È su questo punto che il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di costituzionalità della norma, accolta dalla Corte per una serie di motivi.

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SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
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