É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. 
(Art. 3, comma 2, Cost.)

statuto lavoratori Nella notte di Capodanno del 1969 l’allora ministro del lavoro Giacomo Brodolini, padre dello Statuto dei lavoratori, così si rivolse ai lavoratori che occupavano da settimane una fabbrica chiusa per dissesto: “Come membro del governo della Repubblica italiana fondata sul lavoro, sento di dirvi che in un caso come questo il Ministro del lavoro non pretende di porsi, come tradizionalmente si dice, al di sopra delle parti, ma sta con tutto il cuore da una parte sola: dalla vostra parte, auspicando uno sbocco positivo alle vostre legittime rivendicazioni"

È possibile ricominciare a pensare a un diritto del lavoro diseguale, come quello che i legislatori del 1970 avevano pensato per i lavoratori di allora?
È possibile pensare nuovamente a un diritto del lavoro che abbia come primo obiettivo quello di ridurre le diseguaglianze tra datori di lavoro e lavoratori e tra i lavoratori stessi?
Noi pensiamo che si possa. Anzi, pensiamo che si debba.

Chi siamo.
Comma2 nasce nel giugno 2017 dall’idea di riunirsi al capezzale del diritto del lavoro per confrontarsi sulle cure necessarie per rivitalizzarlo. Lo scopo della nostra associazione infatti è quello di restituire dignità al lavoro - dignità fortemente messa in discussione dalla legislazione dell'ultimo ventennio - non solo nella sua forma “stabile” ma anche nelle tante forme di lavoro autonomo e/o precario.
Il nome che abbiamo scelto evoca i valori di libertà, dignità umana, eguaglianza sostanziale sanciti nel secondo comma degli articoli 3 e 41 della Costituzione, valori ripresi nel nostro Statuto.

I primi risultati delle nostre iniziative.
In questi anni la nostra Associazione ha operato su più fronti.
Ha tentato di costruire un rapporto con partiti ed associazioni sindacali presentando le proprie proposte, e nostri rappresentanti sono stati sentiti in molteplici audizioni parlamentari sia alla Camera che al Senato.
Inoltre, molti nostri associati sono stati tra i protagonisti di importanti battaglie giudiziarie, nei Tribunali e nella Corti d'appello di tutto il Paese, ma anche avanti la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, portando a risultati significativi in tema di licenziamenti, contrasto alla precarietà ed in genere di tutela dei diritti dei lavoratori.

Sul nostro sito sono stati ospitati contributi importanti di insigni studiosi e, nella sua Area riservata, grazie al generoso apporto di moltissimi nostri soci, abbiamo creato un utilissimo archivio di giurisprudenza innovativa e di atti giudiziari non altrimenti reperibili.
La nostra mailing list ha rappresentato un importante strumento di confronto interno e di scambio di informazioni ed esperienze.

Le prospettive.
Non c'è dubbio che, dal momento della nostra nascita, si sia assistito ad una sia pur timida inversione di tendenza anche della legislazione in materia di lavoro, che, con il contributo 
importante della Corte Costituzionale, ha portato un parziale smantellamento dell'impianto del Jobs Act.
Questi risultati positivi però non bastano ancora, in quanto i nostri obiettivi  fondamentali sono ben lontani dall'essere stati raggiunti.
La reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, unica misura tale da rendere effettiva ogni altra tutela, non è stata infatti riproposta al centro del sistema, che resta fondamentalmente incentrato su misure meramente indennitarie, sia pure meno irrisorie di quelle originariamente previste dal Jobs Act del Governo Renzi.

La totale gratuità del processo del lavoro non è stata ripristinata dal legislatore, nonostante l'impegno della nostra associazione e nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.

Pertanto non intendiamo demordere, in particolare in questo difficile periodo nel quale la pandemia ci ha drammaticamente 
dimostrato che è quanto mai necessario un sistema universalistico di tutele per i più deboli ed i più esposti.
Nonostante alcune misure in controtendenza attuate durante il governo Conte, quali, ad esempio la generalizzazione della CIG ed il blocco dei licenziamenti economici, l'attuale governo è tornato ad adottare leggi (e a prometterne di nuove) in forza delle quali continueranno a pagare i precari ed i meno tutelati.
In un'epoca di grandi e rapidissimi mutamenti, si avverte in misura ancora maggiore la necessità di condurre la battaglia, politica e culturale, per cui è nata Comma2.

Confidiamo che continuino ad aderire alla nostra Associazione non solo avvocati, ma anche docenti (universitari e non), giornalisti, ex magistrati, sindacalisti, operai, impiegati, quadri, pensionati, studenti, disoccupati, inoccupati, cittadini comuni che abbiano a cuore gli scopi sociali e intendano impegnarsi nel perseguirli.

Venerdì 6 dicembre 2024

Un lutto per Comma 2

Comma 2 - Lavoro è dignità  piange la scomparsa di Mario Fezzi, socio fondatore dell’associazione, straordinario giuslavorista dalla parte dei lavoratori, carissimo amico.


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Il ritorno di Torquemada

di Giovanni Giovannelli

Quello che sia da notare nel caso della maestra Lavinia Flavia Cassaro, e di come il timore del tiranno sia la molla del suo governare.

Con decreto n. 7830/2019 (qui allegato per esteso) il Tribunale di Torino ha dichiarato legittima la destituzione della maestra elementare Lavinia Flavia Cassaro, rigettando il suo ricorso volto ad ottenere la riammissione in servizio e condannandola a versare al ministero, per rimborso delle spese legali, la complessiva somma di euro 5.106,92. La destituzione nel pubblico impiego è un provvedimento equivalente al licenziamento per giusta causa nel settore privato e comporta dunque la cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

La vicenda è nota per via della risonanza mediatica. Il 22 febbraio 2018, a Torino, ci fu una partecipata manifestazione di protesta, contro la partecipazione di Casa Pound con una propria lista alle elezioni politiche che si dovevano tenere il mese dopo. Di fronte al corteo fu schierata una barriera di poliziotti, armati e muniti anche di idranti per bloccare la sfilata. In pieno inverno piemontese gli antifascisti furono raggiunti da getti di acqua gelida e attaccati dagli agenti, senza che nulla fino a quel momento giustificasse una simile decisione; riportano le cronache che mentre la polizia attaccava una ventina di neofascisti insultava i manifestanti dalle transenne. A questo punto Flavia Cassaro sbottò per qualche attimo, gridando con indignazione la propria rabbia per quello che stava accadendo. A seguire ci fu l’intervista volante a cura della troupe inviata sul posto dalle reti Fininvest e la dichiarazione di Matteo Renzi: va cacciata su due piedi! In piena campagna elettorale il segretario del PD utilizzava la televisione di Berlusconi e in piena armonia con la coalizione di centro destra invocava sanzioni contro i centri sociali. La diffusione del video, che immortalava la maestra e preparava il suo licenziamento, divenne quasi ossessiva.

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Verso il salario minimo garantito per legge?

di nzo Martino
Articolo pubblicato sulla rivista online "Volere la luna" in data 30/04/2019.

La lunga crisi economica e alcuni fattori strutturali – quali globalizzazione, terziarizzazione e delocalizzazione dei processi produttivi – hanno in questi anni profondamente peggiorato la condizione di larghe fasce di lavoratori e soprattutto di lavoratrici. Una buona parte degli occupati guadagna meno che in passato e vive in una situazione di estrema precarietà. Tra questi, molti, per l’inadeguatezza dei salari e/o per gli orari ridotti cui sono costretti, non traggono dalla loro attività quanto sarebbe necessario per garantire, a loro e alle famiglie, quell’esistenza libera e dignitosa che il Costituente aveva solennemente promesso nell’art. 36 dalla Carta.

Il fenomeno in Italia è imponente: il CNEL stima che il cosiddetto “lavoro povero” abbia interessato già nel 2015 oltre 3 milioni di individui e abbia posto 2,2 milioni di famiglie in condizioni di rischio povertà, nonostante che almeno un componente del nucleo risulti occupato.

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L’ambivalenza del reddito di cittadinanza che non dà nuovo lavoro.

di uigi Mariucci
Articolo pubblicato sul Blog "Striscia Rossa" in data 26/03/2019.

Delle critiche “da destra” o semplicemente strumentali al modo in cui si è infine disciplinato il cosiddetto reddito di cittadinanza voluto dai 5stelle, con l’avallo a malincuore della Lega, si può compilare un lungo elenco: dal sarcasmo su una “vita in vacanza” al rischio di truffe, di assistenzialismo, al finanziamento in deficit ecc.

Alcune di queste critiche formulate da esponenti del PD si ritorcono in altrettanti autogol. Quanto ai rischi di assistenzialismo lo stesso può dirsi per ogni intervento sulle povertà, a partire dal “reddito di inclusione”; sui comportamenti fraudolenti vale lo stesso discorso relativo ad ogni intervento di welfare (dai falsi disoccupati alle false pensioni di invalidità ecc.); sul finanziamento in deficit siamo sullo stesso piano degli 80 euro di Renzi ecc.ecc.

Una critica coerente e “di sinistra” deve partire anzitutto da un chiarimento semantico. Ciò di cui si parla non ha nulla a che fare con il “reddito di cittadinanza” propriamente inteso, il quale sulla base di complesse teoriche (spesso anche se non sempre derivate da filoni ideologici della estrema sinistra: per tutti v. Van Parijs) dovrebbe essere attribuito ad ogni cittadino in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione economica.

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PROF. AVV. PIERGIOVANNI ALLEVA
 Già Ordinario di Diritto del Lavoro - Università di Ancona

REDDITO DI CITTADINANZA E CRESCITA OCCUPAZIONALE.

Sommario:

  • 1. Sinergia tra reddito di cittadinanza e riassorbimento della disoccupazione.

  • 2. Formule (o ricette) per l’occupazione a confronto. I contratti di solidarieta’ espansiva.

  • 3. Avvertenze preliminari all’analisi della proposta.

  • 4. Dati e parametri quantitativi di maggior rilievo.

  • 5. L’utilizzo “indiretto” del reddito di cittadinanza ai fini dell’incremento occupazionale.

  • 6. Misure aggiuntive di compensazione economica della riduzione d’orario.

  • 7. Una proposta vantaggiosa per tutti.

  • 8. Applicabilità della proposta alle Pubbliche Amministrazioni.

  • 9. Testo in articoli con commento della proposta di legge. 


-PAGINA DOCUMENTO-

link | REDDITO DI CITTADINANZA E CRESCITA OCCUPAZIONALE. |

 

Corte Costituzionale - Sentenza n. 248/2018

 

Commento di  Dott. Pierpaolo Volpe
                         Esperto di precariato pubblico e contratti a termine

La Corte costituzionale interviene sulla sanzione in caso utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato da parte della Pubblica amministrazione.
Più ombre che luci sulla sentenza del Giudice delle leggi che lascia ancora aperti tanti interrogativi.

Alla luce della sentenza “natalizia” della Corte costituzionale in materia di precariato pubblico, ritengo opportuno fornire il mio punto vista ed una “diversa” lettura rispetto a quella che in prima battuta si potrebbe dare alla sentenza.
La Corte costituzionale il 27/12/2018 ha depositato la sentenza n. 248 intervenendo (definitivamente?) sulla adeguatezza delle misure preventive e sanzionatorie presenti nell’ordinamento italiano ed in grado di prevenire e sanzionare debitamente l’abuso dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria.
Ci si attendeva dal Giudice delle leggi una sentenza di sistema, una sentenza in grado di interpretare in modo chiaro ed inequivocabile il quadro normativo in essere, secondo una interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata. Purtroppo non è stato così.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 248/2018 ha lasciato irrisolti molti dubbi sulla reale adeguatezza delle misure interne destinate a prevenire e sanzionare gli abusi da parte della Pubblica amministrazione.

L'intero documento è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>


 Corte Costituzionale sentenza n. 248/2018 è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>


 

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Corte Costituzionale Sentenza n. 194/2018

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatorisociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordinodella disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazionedelle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminatoa tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dalTribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro, nel procedimento vertente traFrancesca Santoro e Settimo senso s.r.l., con ordinanza del 26 luglio 2017, iscritta al n.195 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblican. 3, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Il documento integrale è scaricabile cliccando sul seguente link: << Download File .pdf >>


 

Ordinanza del Tribunale di Bari - Sezione lavoro

 

Commento di Ettore Sbarra 

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 11 ottobre ha deciso il caso di un licenziamento collettivo intimato ad un lavoratore in regime di Jobs Act . Il Giudice ha ritenuto di applicare i principi enunciati dalla Corte Costituzionale come desumibili dal comunicato ufficiale del 26.9.2018, nonostante la sentenza non sia stata ancora pubblicata, attraverso una originale lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 D.Lgs. 23/2015. Il Tribunale ha così condannato la società al pagamento di dodici mensilità dell’ultima retribuzione (in luogo delle quattro che sarebbero spettate secondo le tutele crescenti come disciplinate dalla norma ritenuta incostituzionale), utilizzando come riferimento quello indicato dalla norma (da 4 a 24 mensilità) tenendo in considerazione la gravità della violazione di legge (omessa comunicazione delle modalità di applicazione dei criteri legali di scelta e mancata comparazione tra i lavoratori), dell’anzianità del lavoratore (modesta) e delle dimensioni dell’azienda (ridotte).

 


 

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Il contributo della Cgil nel contrasto al Jobs Act

di Lorenzo Fassina

Responsabile Ufficio Giuridico CGIL Nazionale

Il criterio di calcolo del risarcimento del lavoratore previsto dal jobs act in caso di licenziamento illegittimo è contrario ai principi previsti dagli artt. 4 e 35 della Carta fondamentale: la Consulta, con quella che a ragione può davvero considerarsi una decisione storica, boccia quindi sonoramente un pezzo importantissimo delle cd. “tutele crescenti”. Una sentenza storica perché arresta un riflusso – appunto - storico frutto delle riforme recessive che il diritto del lavoro ha subito nell’ultimo ventennio e che si è concluso con la madre di tutte le controriforme, cioè il cosiddetto “jobs act”, la ciliegina sulla torta che ha voluto modificare il codice genetico dell’intera disciplina giuslavoristica. Il mutamento (che si voleva) definitivo ha trovato nel decreto 23/2015 (sulle cosiddette “tutele crescenti” e l’abrogazione dell’articolo 18 per i neoassunti dal 7 marzo 2015) la sua degna conclusione.
Merito della Cgil, che invano aveva tentato di abrogare per via referendaria il decreto 23 ed affermare così i principi indicati nella sua “Carta dei diritti” (tuttora pendente come ddl di iniziativa popolare in Parlamento), aver insistito – dal punto di vista vertenziale-legale - nella ricerca di casi concreti da portare di fronte alla Corte costituzionale.

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La Corte costituzionale riapre la partita sulla questione dei licenziamenti

di Luigi Mariucci

La Consulta si è finalmente pronunciata sulla legittimità della disciplina dei licenziamenti introdotta dal JobsAct nel 2015. Secondo la Corte costituzionale l’art.3, comma 1, del dlgs n.23/2015 è illegittimo “nella parte che predetermina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo”. In particolare “la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione”. Così recita lo scarno comunicato dell’Ufficio stampa della stessa Corte costituzionale del 26 settembre 2018. Si tratta di una decisione di grande portata.

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SEDE

Via San Felice, 6
Bologna 40122 - Italia
Tel.: +39 349 2855 451
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