Osservazioni al disegno di legge n.672 del Senato
di Antonio Carbonelli
Il disegno di legge n.672 pendente in Senato, al di là delle dichiarazioni programmatiche, sul contribuire a correggere le tante complicazioni e storture … con tutte modifiche rispettose dell’assetto delle tutele e dei diritti esistenti, che certamente devono essere mantenuti, così si legge testualmente nella relazione introduttiva, mira ad annullare in un sol colpo sia la normativa sulla convalida delle dimissioni, sia l’intero Decreto dignità sui rapporti di lavoro a tempo determinato e tramite agenzia interinale.
Lo si potrebbe chiamare un vero e proprio “decreto anti-dignità”.
Quanto alle dimissioni, l’art.26 D.lgs 151/15 ha introdotto la necessità di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al fine di contrastare il malcostume delle dimissioni in bianco e di dare certezza dell’intervenuta cessazione o meno del contratto di lavoro.
L’art.12, comma 1 del disegno di legge, al contrario, prevede l’aggiunta all’art.26 D.lgs. 151/15 della previsione che le norme circa la necessità di convalida non sono applicabili alle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate, di fatto, dal lavoratore che resti assente ingiustificato dal posto di lavoro consecutivamente per un numero di giorni pari o superiore a venti.
E l’art.16 del disegno di legge aggiunge, con riguardo alla convalida delle dimissioni della lavoratrice madre richiesta dall’art.55 D.lgs. 151/01, la sostituzione della previsione per cui le dimissioni della lavoratrice madre non devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente per territorio – a detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, con la previsione per cui le dimissioni della lavoratrice madre possono essere revocate entro 15 giorni dalla data di trasmissione.
Con il bel risultato che il lavoratore che si assenta per ferie nel mese di agosto potrà non trovare più il posto di lavoro al rientro dalle ferie, senza necessità neanche di un formale licenziamento, e senza possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione – Naspi, solo che gli si siano concesse le ferie in maniera verbale e lo si qualifichi poi come assente ingiustificato, e la lavoratrice madre indotta alle dimissioni potrà egualmente perdere irrimediabilmente il posto di lavoro, solo che non sia assistita professionalmente in modo adeguato entro il breve termine di 15 giorni: il tutto ad onta dell’esigenza di certezza circa la sorte del rapporto di lavoro cui si richiamava perfino il legislatore del 2015.
Quanto ai rapporti di lavoro precario, risulta persino paradossale il disegno di legge, dopo che in data 12 luglio 2018 il Governo Italiano aveva presentato al Parlamento Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, poi convertito con legge 11 agosto 2018, n.186 (c.d. decreto Dignità), sui contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti tramite agenzia interinale, dichiarando espressamente nella relazione governativa: «Si intende intervenire con nuove misure per limitare l’utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a una eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l’eccezione e non la regola.».
Per tali ragioni, il decreto Dignità ha modificato l’art.19 D.lgs. 81/15 in materia di contratti a tempo determinato, introducendo precisi limiti temporali e di causali per l’apposizione del termine al contratto individuale di lavoro, nonché l’art.34 dello stesso D.lgs, richiamando anche per i contratti di lavoro tramite agenzia interinale (c.d. somministrazione di manodopera) la disciplina dei contratti a tempo determinato.
Con sentenza del 14.10.20 nella causa KG nel procedimento C-681/18, inoltre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esteso i principi già enunciati in materia di contratti a termine al lavoro tramite agenzia interinale e ha dichiarato che L’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso … osta: a) a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale – b) nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme.
Non solo. Ma la stessa sentenza della Corte di Lussemburgo, al punto 63, dichiara anche che l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104 impone agli Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, di adottare le misure necessarie per impedire gli abusi consistenti nelle successioni di missioni di lavoro tramite agenzia interinale volte ad eludere le disposizioni di tale direttiva.
Il che significa che il giudice nazionale è tenuto anche a disapplicare ogni disposizione in contrasto, senza bisogno della Corte costituzionale.
L’art.2 del disegno di legge, al contrario, al comma 1, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, sopprime le causali e dà alla mera contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale o aziendale la possibilità di derogare anche al limite dei 24 mesi di durata complessiva.
E al comma 5, per quanto riguarda i contratti di lavoro tramite agenzia interinale, introduce chirurgicamente l’espressione con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2, 3, provocando in tal modo l’abolizione di ogni limite di durata e di causale, salvo un mero e generico riferimento nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Il che significa riproporre la disciplina di cui al D.lgs. 81/15, già soppressa dal decreto Dignità proprio per limitare l’utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a una eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l’eccezione e non la regola, e già censurata dalla Corte di Lussemburgo.
Nel caso una simile norma di legge dovesse essere promulgata, pertanto, a) si porrebbe in aperto contrasto con i principi enunciati dalla Direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale e dalla Corte di Lussemburgo – b) potrebbe essere aperta (e sollecitata) una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia – c) in ogni caso, si riaprirebbe un vasto contenzioso in sede giudiziaria sui rapporti tramite agenzia interinale.