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Comunicato stampa 12/07/22

Con l’ultima legge finanziaria è passato sotto silenzio quello che, nelle intenzioni di chi lo ha caldeggiato, potrebbe risultare un attacco ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che vedono troppo spesso il loro lavoro gestito da complessi ed elusivi meccanismi di appalto; attacco in qualche modo “perfezionato” qualche giorno fa, con l’aggiunta di ulteriori previsioni contenute nelle disposizioni relative all’attuazione del PNRR.
E così, a decorrere dal 30 giugno scorso, è stata introdotto un nuovo principio (articolo 1677 bis del codice civile) che in sostanza prevede, per l’ipotesi in cui un appalto abbia per oggetto la prestazione di due o più servizi di logistica (nel caso in cui, ad esempio, oltre alla ricezione, al deposito e alla custodia di beni vi sia anche il loro trasferimento), trovano applicazione le norme relative al contratto di trasporto, “in quanto compatibili”.
La previsione sembra riferibile ai soli rapporti commerciali tra le imprese. Ma da molte parti è stata avanzata una diversa e nefasta interpretazione secondo la quale verrebbe consentito ai committenti di eludere, per le attività di trasferimento di beni da un luogo ad un altro, la propria responsabilità in solido per i crediti delle lavoratrici e dei lavoratori prevista dalla vigente normativa; una normativa che risponde a due concrete finalità: tutelare i dipendenti e nello stesso tempo indurre le imprese appaltanti a selezionare imprese appaltatrici affidabili.
L’odierna modifica normativa – se interpretata nel senso voluto da alcune forze politiche - non solo rischia di penalizzare lavoratrici e lavoratori, ma va contro un meccanismo teso ad assicurare il rispetto del lavoro.
Comma2, visto che la norma può prestarsi a interpretazioni assolutamente errate e fortemente limitative dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, chiede a tutte le forze politiche di intervenire subito, facendosi promotrici di una norma di legge di interpretazione autentica dell’art. 1677 bis c.c. secondo la quale “In caso di appalto di servizi di logistica abbinati a trasporto non si considerano compatibili con il contratto di trasporto disposizioni che escludano o limitino i diritti dei lavoratori addetti agli appalti”.

SEDE

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